Partenariati estesi PNRR e controllo della Corte dei conti sulle società consortili (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 16 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni riunite in sede di controllo sono competenti a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sull’atto deliberativo di costituzione di una società consortile a responsabilità limitata da parte di una pluralità di enti pubblici, quando l’operazione si inserisca in un partenariato esteso attuativo di una misura del PNRR e veda coinvolti soggetti pubblici insistenti su diverse regioni, in deroga al riparto ordinario per finalità di unitarietà valutativa. Il controllo verte sulla conformità dell’atto ai parametri degli artt. 4, 5, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La valutazione di sostenibilità finanziaria assume duplice accezione, oggettiva e soggettiva, e richiede il supporto di un Business Plan o di analoga analisi di fattibilità. Il parere della Corte ha natura di pronunciamento preventivo e, ove negativo, non impedisce l’operazione, ma obbliga l’amministrazione a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a darne pubblicità.

Il Fatto

L’Ateneo bolognese ha trasmesso alle Sezioni riunite la delibera del Consiglio di amministrazione e il successivo decreto rettorale con cui è stata autorizzata la partecipazione alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata destinata a fungere da HUB di un partenariato esteso nel settore delle attività spaziali. L’iniziativa si colloca nell’ambito di un avviso ministeriale attuativo della Missione 4 del PNRR, cui ha fatto seguito uno specifico bando dell’Agenzia Spaziale Italiana, che ha ammesso a finanziamento il programma con un contributo di 80 milioni e un cofinanziamento dei partner.

L’Ateneo ha qualificato la fattispecie come sostanzialmente analoga a quella già esaminata con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e ha pertanto trasmesso gli atti a queste Sezioni riunite, in applicazione del principio di diritto ivi statuito, anziché alla competente Sezione regionale.

La Motivazione della Corte

Il primo passaggio riguarda la competenza. Pur provenendo l’atto da un’università e quindi in deroga al riparto dell’art. 5, comma 4, TUSP, le Sezioni riunite fondano la propria cognizione sul principio già affermato nella deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. Rilevano che l’operazione nasce da un avviso ministeriale attuativo del PNRR e coinvolge soci pubblici collocati in diverse realtà regionali: sussiste dunque l’esigenza di un esame accentrato. La circostanza che l’area tematica trovi finanziamento in risorse proprie dell’ASI non esclude l’applicazione del medesimo quadro regolamentare e procedurale previsto per le altre linee finanziate con fondi PNRR.

Nel merito, la Corte ricostruisce i parametri del controllo. L’amministrazione deve esporre analiticamente la necessità della società per le finalità istituzionali, le ragioni e le finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e l’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Verifica inoltre che l’atto sia adottato con le modalità e i contenuti degli artt. 7 e 8 TUSP.

Sul piano dei vincoli tipologici e finalistici, la società consortile a responsabilità limitata rientra tra i tipi consentiti dall’art. 3 TUSP. L’oggetto sociale — partecipazione a bandi, partnership e contratti di ricerca in campo aerospaziale, sviluppo di percorsi formativi — è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale di cui all’art. 4, comma 2, lettera a, TUSP, oltre che alla previsione dell’art. 4-bis TUSP in tema di attività di ricerca nell’ambito del PNRR.

Quanto alla sostenibilità finanziaria oggettiva, il Business Plan allegato contiene proiezioni di ricavi, costi e flussi di cassa per i primi cinque anni, con margine operativo e risultato di gestione previsti positivi e senza necessità di ulteriori apporti dei soci. La Corte ritiene non necessari gli indicatori di bilancio e l’analisi di sensitività, avuto riguardo alla semplicità del documento e alla tipologia di attività. Sul piano soggettivo, l’esiguità della quota sottoscritta dall’Ateneo, coperta da apposito fondo, integra il requisito.

La Corte conclude pertanto per l’insussistenza di elementi ostativi alla costituzione della società, disponendo la trasmissione della deliberazione all’Ateneo e la sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *