Opere connesse a impianti agro-fotovoltaici coperte dalla PAS e divieto di aggravio (TAR Calabria n. 1340 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2011 non riguarda il solo impianto alimentato da fonti rinnovabili, ma comprende anche le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla realizzazione e all’esercizio. Ne consegue che, per l’impianto e per le opere connesse, il titolo autorizzativo si esaurisce all’interno della PAS, senza necessità di una precedente o parallela autorizzazione regionale. La disciplina statale ha carattere speciale rispetto alla normativa regionale di portata generale in materia di linee e impianti elettrici e, nei casi che rientrano nel suo ambito, trova applicazione esclusiva. Imporre al privato un doppio regime autorizzatorio integra un ingiustificato aggravio procedimentale, lesivo del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

Il Fatto

La società ricorrente avviava nel febbraio 2023 una procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di due impianti di energia agro-fotovoltaica, individuati come lotto n. 1 e lotto n. 2, nel territorio di un Comune calabrese. La conferenza di servizi, indetta in forma asincrona e semplificata, si concludeva negativamente nell’agosto 2024, con archiviazione delle pratiche SUAP.

Le ragioni ostative poggiavano su più argomenti: la necessità di una previa Autorizzazione Unica regionale per le opere di connessione, la pretesa indisponibilità delle aree attraversate dagli elettrodotti e, per il solo lotto n. 1, il contrasto con la destinazione urbanistica sopravvenuta a seguito dell’adozione del Piano Strutturale Comunale. La società impugnava gli atti davanti al TAR Calabria, chiedendo altresì la condanna dell’ente ad attestare l’avvenuta formazione del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità del Comune, qualificando come profili di merito la contestata disponibilità delle aree e la dedotta carenza di interesse rispetto agli atti plurimotivati. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato: fondato il quarto motivo, inammissibile il quinto, infondati gli altri.

Il primo motivo, relativo alla mancata convocazione della conferenza in modalità sincrona, è rigettato. L’art. 14-bis, comma 6, legge n. 241/1990 impone la riunione sincrona solo fuori dei casi di cui al comma 5: acquisito uno o più atti di dissenso non superabili, l’amministrazione adotta la determinazione negativa, che esclude in radice quel passaggio. La previsione dell’atto di indizione non costituisce autovincolo, ma mera riproduzione della norma.

Il secondo motivo è infondato. Il dissenso costruttivo ex art. 14-bis, comma 3, opera “ove possibile”: quando il dissenso si traduce in una piana bocciatura della proposta, non vi sono prescrizioni idonee a mutare il parere. Il terzo motivo è rigettato perché la motivazione, anche de relato, espone compiutamente le ragioni ostative, non richiedendo la legge una confutazione analitica di ogni argomentazione del privato.

Il quarto motivo è accolto. La Regione aveva invocato la legge regionale n. 17/2000, di portata generale in materia di linee e impianti elettrici, per pretendere autonoma autorizzazione delle opere connesse. Il Collegio rileva che la PAS, ai sensi dell’art. 6, commi 2, 9-bis e 9-ter, d.lgs. n. 28/2011, comprende espressamente le opere connesse. Il doppio regime autorizzatorio costituisce aggravio procedimentale in contrasto con la disciplina statale, avente carattere speciale rispetto a quella regionale.

Il quinto motivo è inammissibile, poiché la ragione sulla disponibilità delle aree non è trasfusa nel provvedimento conclusivo. Il sesto motivo, relativo al lotto n. 1, è infondato: in applicazione del principio tempus regit actum, il procedimento è soggetto alla normativa vigente al momento della conclusione, dovendosi tener conto del PSC sopravvenuto. Il ritardo dell’azione amministrativa resta valutabile in altra sede sul piano risarcitorio. Il ricorso è quindi accolto con annullamento limitato alle determinazioni sul lotto n. 2, spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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