Revoca della concessione e potere extra ordinem della commissione straordinaria (TAR Calabria n. 1342 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di revoca e di rescissione attribuito alla commissione straordinaria dall’art. 145, quarto comma, TUEL è un potere extra ordinem, preventivo e cautelare, funzionale al ripristino della legalità nei settori degli appalti e delle concessioni di servizi pubblici locali inquinati da infiltrazioni mafiose. Esso non richiede la prova dell’affiliazione criminale del concessionario né della spendita del metodo mafioso, ma si fonda su un giudizio induttivo e probabilistico, assistito da un attendibile grado di verosimiglianza, che il rapporto contrattuale sia nato nel sistema condizionato e se ne sia giovato. All’ampia discrezionalità dell’amministrazione corrisponde un sindacato giurisdizionale limitato all’illogicità, al travisamento dei fatti e alla manifesta irrazionalità. Il provvedimento che richiama per relationem gli atti presupposti non deve essere notificato unitamente ad essi, essendo sufficiente l’indicazione degli estremi e la loro disponibilità. L’esercizio del potere non presuppone la comunicazione di avvio del procedimento, per la natura urgente della misura.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto dal Comune di Rende, mediante concessione-contratto, il godimento di un impianto sportivo comunale, a fronte dell’impegno a eseguire lavori di riqualificazione in luogo del canone. Dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, disposto con d.P.R. del 28 giugno 2023, la Commissione straordinaria ha costituito un collegio ispettivo per verificare gli affidamenti in concessione di strutture comunali.
All’esito delle verifiche, la Commissione ha disposto la rescissione della convenzione e la revoca degli atti prodromici e consequenziali, per far riottenere al Comune la piena disponibilità dell’impianto. La società ha impugnato la deliberazione davanti al TAR, deducendo vizi procedimentali e l’illegittimo esercizio del potere di cui all’art. 145, quarto comma, TUEL.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto accolto l’eccezione del Ministero dell’interno, escludendone la legittimazione passiva: titolare del potere e destinatario delle censure è la sola Commissione straordinaria, unico organo cui vanno imputati gli atti adottati a valle dello scioglimento.
Ha poi respinto l’eccezione di carenza di interesse sollevata dal Comune. Il provvedimento non è un atto plurimotivato, perché si fonda su una valutazione unitaria e sintetica degli elementi raccolti, non sulla loro autonoma sufficienza. La contestazione di una sola parte delle ragioni può quindi far perdere consistenza al giudizio induttivo complessivo.
Nel merito, i vizi procedimentali sono stati dichiarati infondati. Quanto alla motivazione per relationem, l’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990 impone di indicare gli atti richiamati e di renderli disponibili, non di notificarli: la ricorrente non aveva dimostrato di aver attivato l’accesso. La mancata comunicazione di avvio è parimenti esclusa, perché l’urgenza connessa alla tutela dell’ordine pubblico è insita nel potere esercitato.
Sul secondo motivo, il TAR ha ricostruito la fattispecie richiamando Cons. Stato n. 7335 del 2005, Cons. Stato n. 2129 del 2019 e Cons. Stato n. 5581 del 2024. Il potere ha finalità di ripristino oggettivo, non presuppone la responsabilità personale degli operatori economici e richiede solo indizi gravi, precisi e concordanti idonei a rendere più probabile che non il collegamento tra il sistema inquinato e l’affidamento.
Le censure di parte ricorrente sono state respinte: il provvedimento non afferma l’affiliazione mafiosa del legale rappresentante, ma il godimento di indebiti vantaggi dal sistema criminale. Irrilevanti gli esiti assolutorii penali, non posti a fondamento della revoca. La connessione tra l’appoggio elettorale e le illegittimità dell’affidamento, privo di gara, canone e piano economico-finanziario, è stata ritenuta congruamente motivata. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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