Revoca dell’accoglienza solo se il reddito è stabile e sufficiente (TAR Toscana n. 74 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d. Lgs. n. 142/2015 costituisce provvedimento discrezionale di decadenza con effetti ex nunc, che presuppone un apprezzamento complessivo della posizione del richiedente. I mezzi economici devono essere di carattere stabile e duraturo e riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno, in linea con l’art. 17, paragrafo 4, direttiva 2013/33/UE. L’amministrazione non può revocare in modo automatico le misure per la mera titolarità di rapporti di lavoro precari, ma deve verificare che la prevedibile durata del rapporto e la consistenza del reddito escludano il rischio di estrema deprivazione materiale. La decisione va adottata in modo individuale, obiettivo e imparziale, motivata e nel rispetto del principio di proporzionalità, garantendo in ogni caso un tenore di vita dignitoso.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero richiedente la protezione internazionale, veniva ospitato in una struttura di accoglienza. La Prefettura, accertato dalle banche dati che nell’anno 2023 l’interessato aveva conseguito un reddito superiore all’assegno sociale, disponeva la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d. Lgs. n. 142/2015.
Il ricorrente impugnava il decreto prefettizio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere. La domanda cautelare veniva accolta. Il Ministero dell’Interno si costituiva con atto di mero stile. All’udienza pubblica la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la disciplina della direttiva 2013/33/UE, segnatamente i consideranda nn. 7, 25 e 35 e gli artt. 17 e 20, che impongono di garantire un tenore di vita dignitoso e di adottare le decisioni di revoca in modo individuale, obiettivo e imparziale, con motivazione e nel rispetto del principio di proporzionalità.
Il Tribunale richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 233 del 12 novembre 2019, che ha affermato l’incompatibilità con l’art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33 di una revoca che privi il richiedente della possibilità di far fronte ai bisogni più elementari, ponendolo in una situazione di estrema deprivazione materiale.
Sul piano interno, la revoca ex art. 23, comma 1, lett. d), d. Lgs. n. 142/2015 è qualificata come provvedimento discrezionale di decadenza con effetti ex nunc, che presuppone un apprezzamento complessivo della posizione dell’interessato. Il comma 2 bis impone l’adozione individuale, secondo proporzionalità e con motivazione. I mezzi sufficienti di sussistenza devono essere stabili e duraturi e riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno.
Nel caso concreto l’amministrazione ha omesso del tutto la valutazione di sufficienza e continuità del reddito, limitandosi a riscontrare quattro rapporti lavorativi precari nell’anno 2023, privi del carattere della stabilità, tanto che il ricorrente era nel frattempo risultato privo di occupazione. Il provvedimento è quindi viziato per violazione e non corretta applicazione dell’art. 23 d. Lgs. n. 142/2015, letto coerentemente con la direttiva UE n. 33/2013.
Il ricorso è pertanto accolto e il decreto di revoca annullato. Le spese sono compensate in ragione delle incertezze interpretative; in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è liquidata la somma di euro 1.600,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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