Patrocinio a spese dello Stato, redditi del familiare convivente e recidiva (Cass. pen. Sez. IV n. 25524 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito rilevante è quello risultante dall’ultima dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell’istanza, sia scaduto il termine di presentazione, salvo che l’istante ne abbia nel frattempo presentata una nuova. Esso è costituito dalla somma dei redditi dell’istante e dei familiari conviventi, dovendosi valutare la convivenza come situazione di fatto, desumibile anche da risultanze anagrafiche ed evenienze concrete, con onere dell’istante di provare le difformità favorevoli. La deroga del solo reddito personale opera nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli dei conviventi. In tema di recidiva, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione sia sintomo di accresciuta pericolosità, con adeguata motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Bari, ha condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002, per avere falsamente dichiarato, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di essere senza fissa dimora e di non avere presentato dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2016, mentre in tale anno conviveva con la madre, percettrice di reddito da pensione.
Avverso la sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, e con il secondo il vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito il criterio di individuazione del reddito rilevante. L’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 richiama il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale risultante dall’ultima dichiarazione. L’ultima dichiarazione utile è quella per cui, al momento del deposito dell’istanza, è scaduto il termine di presentazione, salvo che l’istante ne abbia successivamente presentata una nuova, alla quale occorre in tal caso fare riferimento. Il collegio richiama sul punto Sez. IV n. 16875 del 12.03.2024, n. 46382 del 14.10.2014 e n. 7710 del 05.02.2010.
Il reddito rilevante è poi costituito dalla somma dei redditi dell’istante e del coniuge o degli altri familiari conviventi. La previsione si fonda sulla possibilità per ciascun familiare di fare affidamento non solo sul proprio reddito ma anche su quello del convivente (Sez. IV n. 33428 del 07.03.2014). Il legislatore ha inteso considerare la capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, concorrono a formare il reddito familiare, ovvero di tutti i conviventi che coabitino stabilmente e contribuiscano al ménage familiare (Sez. IV n. 36559 del 22.09.2021).
Da ciò discende che il giudice, in sede di ammissione e di revoca, è chiamato a valutare la situazione di fatto della convivenza. La nozione di familiare convivente si ricava dall’art. 79, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 115/2002, che impone di indicare le generalità dei componenti la famiglia anagrafica. Il giudice deve considerare le risultanze anagrafiche, ma anche evenienze di fatto che diano conto della sussistenza di un rapporto (Sez. IV n. 19349 del 17.02.2005). Ove sussista difformità tra situazione di fatto e stato di famiglia, in senso favorevole all’istante, questi ha l’onere di provare in concreto le ragioni di tale difformità e la non convivenza.
Quanto alla deroga del solo reddito personale, prevista dall’art. 76, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002 per i processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli dei conviventi, la Corte ne individua la ratio nell’escludere dal computo le ipotesi in cui il patrimonio del familiare in comprovato conflitto non possa essere destinato a sostenere le spese del contraddittore (Sez. IV n. 11629 del 19.02.2015). Nel caso concreto, il procedimento in cui era stata chiesta l’ammissione aveva a oggetto un reato di evasione, sicché la deroga non era applicabile e il ricorrente era tenuto a indicare anche i redditi della madre, con lui convivente nell’anno di riferimento e fino all’applicazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare nel febbraio 2017.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato. Richiamate le Sezioni Unite n. 35738 del 27.05.2010, n. 20798 del 24.02.2011, n. 31669 del 23.06.2016, n. 5859 del 27.10.2011 e n. 20808 del 25.10.2018, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che, muovendo dai numerosi precedenti, ha desunto la pericolosità del condannato. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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