Sopravvenuto PAUR sostitutivo e improcedibilità per difetto di interesse (TAR Toscana n. 951 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo unico regionale, adottato a seguito di variante sostanziale e destinato a sostituire ogni precedente approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso, priva di efficacia i provvedimenti in precedenza impugnati. Ne deriva la carezza di interesse alla coltivazione del ricorso, che va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La sopravvenuta regolamentazione dell’attività da parte del nuovo titolo autorizzativo rende infatti priva di utilità pratica, per il ricorrente, l’eventuale pronuncia di annullamento degli atti superati, che resterebbe inidonea a incidere sulla sfera giuridica dello stesso. La compensazione delle spese consegue alla definizione in rito della controversia.

La massima enuncia un principio di carattere processuale, che non presuppone alcun accertamento nel merito dei vizi dedotti.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di terreni su cui insiste una cava, e la società usufruttuaria della stessa area estrattiva impugnavano la pronuncia di compatibilità ambientale con cui il Parco regionale aveva autorizzato, in favore di una terza società, l’esercizio dell’attività estrattiva su una cava confinante. Con distinto ricorso, l’affittuaria della medesima cava proponeva autonoma impugnazione avverso i medesimi provvedimenti. Entrambe le iniziative processuali erano integrate da motivi aggiunti, con cui venivano gravate in via consequenziale l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione estrattiva successivamente rilasciate dal Comune.

I ricorrenti deducevano plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e il risarcimento dei danni. I soggetti intimati eccepivano in via preliminare l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’improcedibilità, in relazione alla sopravvenuta emissione, in favore della controinteressata, di un nuovo provvedimento autorizzativo unico regionale, adottato in variante rispetto a quelli gravati e sostitutivo degli stessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei ricorsi, in ragione della connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi, e affronta quindi l’eccezione di improcedibilità, che ritiene fondata. I ricorsi introduttivi e i motivi aggiunti non risultano più sorretti da interesse attuale, poiché i provvedimenti gravati sono stati superati dal nuovo PAUR, rilasciato dal Parco il 26 luglio 2023 a conclusione di un procedimento di variante avviato su iniziativa della titolare.

La modifica richiesta dalla controinteressata aveva carattere sostanziale: essa incideva sull’assetto definitivo del sito, recando modifiche all’estensione, alla localizzazione e ai percorsi dei cantieri già contemplati e prevedendo un ulteriore cantiere non considerato in precedenza. Ne conseguiva il rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), L.R. 35/2015, che impone appunto il nuovo titolo in caso di modifiche sostanziali riguardanti l’assetto definitivo del sito.

Il Collegio richiama quindi l’art. 16 L.R. 35/2015, secondo cui il nuovo provvedimento viene emesso a conclusione della conferenza di servizi prevista dall’art. 19 L.R. 35/2015 e sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari, connessi o necessari allo svolgimento dell’attività.

Su questa base il Tribunale osserva che le possibilità, le modalità e i limiti di esercizio dell’attività di escavazione sulla cava sono ormai regolati dal nuovo PAUR, che resterebbe efficace indipendentemente dall’esito dei ricorsi. Nessun effetto favorevole potrebbe dunque derivare ai ricorrenti dall’ipotetico annullamento dei provvedimenti impugnati, già privi di effetti per le descritte vicende amministrative. I ricorsi sono pertanto dichiarati improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese in ragione della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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