Spese di lite amministrative, liquidazione simbolica e decoro professionale (Cons. Stato n. 9272 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la liquidazione delle spese di lite deve muovere dai parametri del D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, che operano come criteri di concretizzazione del compenso e ne individuano la misura standard media. Il giudice può discostarsene, ma solo indicando i criteri seguiti; il superamento dei minimi incontra il limite dell’art. 2233, comma secondo, c.c., che vieta di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La condanna alle spese non ha portata assoluta e inderogabile e può essere oggetto di compensazione parziale in presenza di serialità e scarsa complessità del contenzioso. La liquidazione in misura meramente simbolica è illegittima e va riformata, commisurando il compenso all’impegno effettivamente richiesto.

Il Fatto

La ricorrente aveva adito il TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto alle progressioni stipendiali durante il servizio pre-ruolo e aveva condannato il Ministero al pagamento degli arretrati e all’adeguamento della posizione stipendiale.

Il Tribunale accoglieva il ricorso e ordinava l’ottemperanza del giudicato civile, liquidando però le spese del giudizio nella sola somma di € 500,00, oltre accessori. Avverso tale capo ha proposto appello la ricorrente, dolendosi della misura irrisoria della liquidazione e chiedendo la riforma nella misura di € 4.427,00, o in quella ritenuta di giustizia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene parzialmente fondato l’appello. La censura secondo cui il primo giudice, pur accogliendo integralmente la domanda, ha liquidato le spese in importo modesto in violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014 merita accoglimento. La giurisprudenza amministrativa consolidata impone di fare riferimento ai parametri del decreto e, in particolare, agli artt. 4 e 5 di esso.

La Corte ricostruisce il sistema: abrogato il vincolo legale dei minimi tariffari inderogabili, i parametri e le soglie numeriche costituiscono criteri di orientamento della liquidazione e individuano la misura economica standard della prestazione. Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice deve indicare i criteri seguiti, fermo il limite dell’art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude somme simboliche lesive del decoro professionale.

La condanna alle spese non ha però portata assoluta: può essere derogata, anche su iniziativa del giudice, in caso di soccombenza reciproca, novità della questione o altre gravi ragioni. Nel processo amministrativo la serialità e la scarsa complessità del contenzioso possono giustificare una compensazione parziale. La sindacabilità in appello della condanna alle spese è peraltro limitata, salvo manifesta abnormità.

Nel caso concreto la liquidazione di € 500,00 appare in modo lampante lesiva del decoro professionale e non frutto di congrua commisurazione. La pretesa può essere accolta nella misura di € 2.000,00, risultando eccessiva la somma richiesta, non proporzionata all’importanza dell’opera, attesa la serialità del ricorso e la sua pronta risoluzione. Le spese del grado sono compensate per metà, con condanna del Ministero per la restante metà e al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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