Payback dispositivi medici: improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Piemonte n. 2046 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente dispone pienamente del proprio interesse al ricorso. La dichiarazione, resa dal ricorrente, della sopravvenuta perdita di tale interesse rende il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non spettando al giudice alcuna valutazione sul punto. La competenza territoriale del TAR Lazio ex art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non si radica quando sia impugnato il solo provvedimento regionale applicativo, con effetti limitati al territorio, e non anche gli atti ministeriali generali presupposti, non censurati con specifiche doglianze.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte ha individuato gli oneri a carico delle imprese fornitrici di dispositivi medici a titolo di compartecipazione al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, il c.d. payback. L’esponente ha contestato la propria inclusione negli elenchi, sostenendo di non aver effettuato alcuna fornitura alle aziende sanitarie piemontesi nel periodo considerato.

Nel corso del giudizio la Regione ha riconosciuto, con apposita nota, che la ricorrente non rientra tra le imprese fornitrici tenute alla compartecipazione e che nessuna compensazione sarebbe stata avviata nei suoi confronti. Ha quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente ha confermato il proprio sopravvenuto difetto di interesse, rimettendosi al Collegio sulla compensazione delle spese. Le Amministrazioni statali avevano eccepito, in via ipotetica, l’incompetenza territoriale.

La Motivazione della Corte

Sul piano preliminare il Collegio rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalle Amministrazioni statali, peraltro avanzata solo in via ipotetica. Oggetto dell’impugnazione è esclusivamente il provvedimento regionale di applicazione del meccanismo del payback alle forniture destinate alle aziende sanitarie piemontesi, con effetti circoscritti al territorio regionale.

Non risultano contestualmente impugnati, con specifiche censure, gli atti ministeriali presupposti che hanno dato attuazione a livello nazionale alla disciplina legislativa del meccanismo. Ne consegue l’inapplicabilità dello spostamento di competenza al TAR Lazio previsto dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. per le controversie che investano, insieme al provvedimento applicativo a effetti territoriali limitati, anche gli atti normativi o amministrativi generali presupposti. Il Collegio richiama sul punto TAR Abruzzo L’Aquila, Sez. I, n. 234 del 2026, TAR Umbria, Sez. I, n. 247 del 2025 e TAR Puglia Bari, Sez. II, n. 20 del 2024.

Nel merito, il Tribunale prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla ricorrente a fronte della nota regionale che ha riconosciuto la sua estraneità agli elenchi dei fornitori tenuti alla compartecipazione per gli anni 2015-2018. Il processo amministrativo conosce il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso da parte del ricorrente.

La dichiarazione di sopravvenuta perdita di tale interesse rende dunque il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza che residui spazio per alcuna valutazione del giudice in proposito. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 396 del 2026, TAR Campania Napoli, Sez. IX, n. 1022 del 2026 e TAR Lazio Roma, Sez. III-ter, n. 405 del 2026.

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, anche in ragione della non opposizione della ricorrente a procedere in tal senso. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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