Payback dispositivi medici: pagamento ridotto e cessata materia del contendere (TAR Piemonte n. 2049 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso al pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 7 del d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, estingue l’obbligazione di compartecipazione al ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici. Sul piano processuale ne consegue la declaratoria di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, come espressamente stabilito dalla norma richiamata. La pronuncia presuppone l’avvenuto pagamento e l’adesione delle parti a tale esito, senza necessità di scrutinio nel merito dei motivi di ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte, in applicazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, quantificando in € 15.524,44 l’importo complessivamente dovuto a titolo di payback. Il ricorso investiva, oltre all’atto regionale, i decreti ministeriali e gli atti di indirizzo presupposti, con istanza di rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia UE in relazione agli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117 Cost. e agli artt. 16, 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà di estinguere l’obbligazione contestata mediante il pagamento in misura ridotta, depositando la contabile del bonifico e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con spese compensate. Né le Amministrazioni statali né la Regione hanno presentato opposizione scritta.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica il difensore della Regione ha confermato l’avvenuto pagamento in misura ridotta e ha aderito alla richiesta avversaria di cessata materia del contendere a spese compensate. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva che è pacifico l’esercizio, da parte della ricorrente, della possibilità di estinguere la contestata obbligazione con il pagamento in misura ridotta ammesso dall’art. 7 del d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025. La verifica del presupposto fattuale si fonda sulla documentazione versata in atti e sulla conferma resa in udienza dalla difesa regionale.
Sul piano processuale, il Tribunale trae da ciò la pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, esito che la norma richiamata espressamente riconnette all’accesso al beneficio. La decisione non affronta quindi il merito dei motivi di impugnazione né le questioni di legittimità costituzionale ed eurounitaria prospettate, che restano assorbite dalla definizione in rito.
La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
Nota della Redazione
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