Occupazione illegittima del fondo e nesso causale sul mancato guadagno dell’impresa agricola (Cons. Stato n. 4002 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione senza titolo di una porzione di fondo agricolo condotto in affitto, il danno da mancata percezione dei redditi dell’impresa si pone in rapporto di causalità con la protrazione illegittima dell’occupazione, non con lo spossessamento originariamente legittimo. Il nesso causale si accerta secondo il canone del più probabile che non e non può essere escluso per il solo fatto che l’imprenditore abbia ridotto o cessato la coltivazione del fondo. In punto di causalità giuridica, il dovere di tolleranza riconducibile all’art. 2 Cost. non impone all’imprenditore agricolo di proseguire una gestione divenuta non proficua per tutta la durata dell’occupazione sine titulo. Il danno da lucro cessante si liquida con equo apprezzamento ai sensi dell’art. 2056, comma 2, cod. civ., sulla base della produzione di parte non adeguatamente contestata.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo aveva prorogato il contratto di affitto di un fondo in provincia di Taranto. Il Comune aveva disposto l’occupazione d’urgenza di una porzione del fondo con decreto del 1999, preordinandola all’espropriazione. Il decreto di esproprio non venne mai emanato e la porzione occupata non fu restituita. L’efficacia del provvedimento di occupazione era venuta meno nel settembre 2004.
Il conduttore, e poi i suoi eredi, hanno agito davanti al giudice amministrativo per il risarcimento del pregiudizio derivante dalla caduta di redditività dell’azienda agricola. In via principale la domanda riguardava l’intero fondo; in subordine la sola superficie occupata. Il TAR Puglia ha respinto la domanda, escludendo il nesso causale. Secondo il primo giudice il danno era riconducibile all’occupazione legittima e alla irreversibile trasformazione del fondo, ormai risalente, e comunque il rapporto agrario era scaduto prima del 2004.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello. In via preliminare, il Cons. Stato rileva che il Comune non ha proposto appello incidentale avverso il capo che aveva escluso la litispendenza con il giudizio civile. L’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 8055/2025 ha comunque confermato la diversità delle azioni: il processo civile concerne l’indennità del coltivatore diretto ai sensi dell’art. 41 d.P.R. n. 327/2001, quello amministrativo il pregiudizio economico dell’azienda.
Anche l’eccezione di prescrizione è respinta. La qualificazione dell’illecito come permanente, con decorrenza quinquennale dalle singole annualità, non è stata impugnata dal Comune e costituisce un giudicato implicito. Su tale base l’appellante ha circoscritto la pretesa al triennio 2017-2020.
Nel merito, il Collegio corregge il ragionamento del primo giudice. Il TAR ha collegato il danno all’occupazione legittima, ma gli appellanti avevano azionato esclusivamente il pregiudizio derivante dall’occupazione sine titulo, protrattasi per anni e mai cessata né seguita dal decreto di esproprio. Quanto alla scadenza del contratto agrario, la Corte richiama la giurisprudenza civile secondo cui il decreto di occupazione sospende il rapporto di affitto finché perdura l’occupazione, con nascita in capo al conduttore del diritto alla mancata rendita (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7215 del 2023; Cass. civ., Sez. Un. n. 514 del 1999).
Sul piano della causalità materiale, il Collegio applica il criterio del più probabile che non, richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato n. 6892 del 2025; Cons. Stato n. 7565 del 2025): se l’occupazione fosse cessata nel 2004, la gestione dell’impresa sarebbe ragionevolmente continuata. Sul piano della causalità giuridica, non è esigibile dall’imprenditore il compimento di attività complesse e rischiose per mantenere una gestione non più proficua, né un dovere di tolleranza eccedente la condotta umanamente ragionevole (Cass. civ., Sez. Un. n. 26975 del 2008). Il danno è liquidato ai sensi dell’art. 2056, comma 2, cod. civ. in euro 15.958,00 annui per tre annualità, oltre interessi e rivalutazione.
Nota della Redazione
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