Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 3812 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato del giudice ordinario quando non sia allegata prova dell’adempimento. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ex art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali sull’importo del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza e limite massimo del 10% dell’importo dovuto, secondo i criteri dell’Adunanza Plenaria n. 7/2019 e n. 8/2021. L’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, con condanna del Ministero all’erogazione della prestazione e al pagamento delle spese.

Il provvedimento, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione il 27.6.2023 per l’esecuzione, con conseguente decorso del termine di 120 giorni. Il Ministero si è costituito senza allegare prova dell’adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal Dpcm 28/11/2016, attraverso l’attribuzione dell’equivalente monetario di € 1.500 complessivi.

Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale provvederà ove decorra infruttuosamente il termine assegnato, entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della scadenza. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

Quanto all’astreinte, la si calcola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del cod. proc. amm.. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche laddove si sia insediato il commissario, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere (Adunanza Plenaria n. 8/2021). Quale limite massimo si fissa la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, per evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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