Solidarietà nel titolo del giudice ordinario e ottemperanza davanti al giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 3725 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, può dare esecuzione al provvedimento del giudice ordinario che condanni in solido la pubblica amministrazione e un soggetto privato, quando l’ordine giudiziale sia rivolto cumulativamente a entrambi, senza che la mancata specificazione testuale della solidarietà integri una lacuna del titolo. La regola dell’art. 1292 cod. civ. consente di superare la discrepanza tra i disposti e di evitare una rinnovata cognizione rimessa al giudice ordinario. Il limite per cui il provvedimento del giudice ordinario non può trovare esecuzione, in ottemperanza, nei confronti di un privato non è eluso: il ricorso si rivolge all’amministrazione per l’intero, salva la rivalsa di questa in separato giudizio civilistico. L’art. 1 c.p.a., nel codificare il principio di effettività della tutela giurisdizionale, impone una lettura coordinata delle norme sulla solidarietà con quelle del rito di ottemperanza. Rientra tra i provvedimenti esecutivi l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. non impugnata nei termini.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza all’ordinanza della Corte d’Appello di Catania, emessa ex art. 702 bis c.p.c. e depositata il 25 febbraio 2016, con la quale il Comune e una cooperativa erano stati condannati al deposito presso la Cassa DD.PP. della differenza tra l’indennità di espropriazione liquidata e quella già depositata, oltre interessi. Il ricorso avverso tale ordinanza è stato rigettato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 18 luglio 2022, n. 22518.

Il Comune si è costituito e ha rappresentato di aver già corrisposto le spese legali e di essere disponibile al versamento della metà della somma, con rivalsa verso la cooperativa. Quest’ultima ha chiesto l’estromissione per difetto di legittimazione passiva. Il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., dell’eventuale inammissibilità del ricorso per profili di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

La questione dirimente attiene alla giurisdizione. Il Collegio si chiede se la discrasia tra i due disposti dell’ordinanza — condanna in solido espressa solo sulle spese legali e ordine di deposito rivolto cumulativamente al Comune e alla cooperativa — imponga una nuova attività cognitoria da rimettersi al giudice ordinario. Il riferimento è alla stabile giurisprudenza secondo cui il giudice amministrativo non può integrare il provvedimento del giudice ordinario per la cui ottemperanza si ricorre, richiamata anche dal TAR Lombardia, sez. II, n. 2308 del 2023.

Il Collegio ritiene superabile la discrepanza richiamando l’art. 1292 cod. civ.: la solidarietà discende dall’essere l’ordine giudiziale rivolto cumulativamente a entrambi i debitori per la medesima prestazione, anche in difetto di specificazione testuale. Sul piano del rito, rientra tra i provvedimenti per cui è proponibile l’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. non impugnata nei termini.

La domanda di estromissione della cooperativa va rigettata, perché l’art. 114, comma 1, c.p.a. impone la notifica del ricorso alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dal provvedimento. L’eccezione di improcedibilità del Comune, fondata sull’assenza della relata di notifica a mezzo PEC, è disattesa: la notifica risulta effettuata in formato EML il 16 aprile 2024 e, alla data del 3 ottobre 2024, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito il ricorso è fondato, perché il Comune non ha dato adempimento all’ordine di deposito presso la Cassa DD.PP., avendo eseguito solo le spese legali. Il Collegio non ignora che la solidarietà tra amministrazione e privato non equiparabile a pubblica amministrazione (in termini, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2/2012) potrebbe eludere il limite del rito; tuttavia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, primo criterio interpretativo ex art. 1 c.p.a. (in termini, Cons. Stato, Sez. VII, n. 2981 del 2024), consente di ricorrere verso l’amministrazione per l’intero, salva la rivalsa in altro giudizio civilistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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