Prelievo latte: prescrizione decennale, interessi quinquennali e nullità della cartella 2008/09 (Cons. Stato n. 4342 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito per prelievo supplementare latte si prescrive, quanto alla sorte capitale, nel termine decennale dell’art. 2946 cod. civ. e, quanto agli interessi, nel termine quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.. Non trova applicazione il termine quadriennale dell’art. 3, comma 1, Reg. CE n. 2988/1995, che disciplina la prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti a irregolarità e non dei crediti, e che comunque pone un termine minimo, non massimo, lasciando salve le disposizioni nazionali più severe. La costituzione dell’amministrazione nei giudizi avverso gli atti presupposti determina interruzione della prescrizione con effetto permanente ai sensi dell’art. 2945, comma 2, cod. civ.. I termini di decadenza dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 concernono le sole imposte dirette e l’IVA e non si applicano al recupero del prelievo. La cartella che porti un prelievo imputato in contrasto con il diritto unionale è nulla e impone la rideterminazione del credito.

Il Fatto

Un’azienda agricola impugna davanti al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, la cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione le richiede oltre un milione di euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri, per otto campagne lattiere comprese tra il 1995/96 e il 2008/09. Il ricorso investe vizi propri della cartella e vizi derivati dagli atti presupposti: nullità della notifica a mezzo PEC, illegittimità comunitaria delle imputazioni, decadenza, prescrizione, duplicazione del ruolo, errata quantificazione del debito.

Il TAR accoglie in parte: respinge le censure per la campagna 2008/09, ritenendola estranea alle pronunce della Corte di Giustizia, e per le altre annate accoglie il profilo di contrasto con la normativa UE, annullando la cartella ma tenendo ferma l’iscrizione a ruolo con obbligo per l’ente pagatore di rideterminare il credito. Propongono appello principale l’azienda e appello incidentale le amministrazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinizza anzitutto le eccezioni di inammissibilità incrociate. Quella delle amministrazioni contro l’appello principale è infondata: permane l’interesse a una decisione su prescrizione e decadenza, perché l’accoglimento inciderebbe sull’intera posizione creditoria, o almeno sugli interessi. È invece fondata l’eccezione dell’azienda contro l’appello incidentale per le campagne 1999/00, 2000/01, 2005/06 e 2007/08: essendo intervenuti i giudicati di annullamento degli atti a monte, nessuna utilità concreta l’amministrazione trarrebbe da una declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, dovendo trovare applicazione l’art. 336 cod. proc. civ. per il tramite dell’art. 39 cod. proc. amm..

Nel merito, la Corte conferma l’orientamento della Sezione sul regime prescrizionale: dieci anni per il capitale, cinque per gli interessi, con esclusione del termine breve unionale. Il Reg. CE n. 2988/1995 riguarda le azioni giudiziarie e le irregolarità, categoria estranea ai prelievi, per i quali lo Stato è debitore diretto verso l’Unione ed è poi tenuto a recuperare dai produttori. Il termine unionale è minimo, non massimo. Ne discende l’inutilità del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, mancando rilevanza e pertinenza della questione.

Quanto alla decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, la censura è infondata: il rinvio operato dall’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5/2009 non introduce decadenze sostanziali, e i termini richiamati valgono per le sole imposte dirette e l’IVA. Il credito da prelievo ha natura non tributaria e, quando fondato su accertamento divenuto definitivo, segue la sola prescrizione decennale.

È invece fondato il motivo sulla campagna 2008/09. Il Reg. CE n. 595/2004 è rimasto in vigore anche sotto il Reg. CE n. 1234/2007, che ha abrogato il precedente Reg. CE n. 1788/2003. La disciplina interna di imputazione dei prelievi resta perciò incompatibile con il diritto unionale anche per tale annata. Poiché l’amministrazione non ha provato né la notifica dell’atto a monte né l’esistenza di giudicati favorevoli, la cartella è nulla e si impone la rideterminazione del prelievo, con computo degli aiuti PAC trattenuti in compensazione. L’appello incidentale è per il resto respinto; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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