Nota sindacale richiamo obblighi messa in sicurezza difetto lesività (TAR Lombardia n. 484 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il Sindaco richiama il proprietario di un fondo all’osservanza degli obblighi di manutenzione e di messa in sicurezza, senza imporre alcun ordine di esecuzione di interventi, non costituisce provvedimento amministrativo e non è autonomamente lesiva. Essa è assimilabile a una mera ammonizione priva di risvolti sanzionatori, con la conseguenza che il ricorso proposto avverso la stessa è inammissibile per difetto di interesse. La domanda con cui il privato chiede l’accertamento dell’insussistenza di un obbligo di fare scaturente dalla titolarità del diritto di proprietà non investe l’esercizio di un potere autoritativo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo riconducibile alla giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di una villa e dei terreni circostanti nel territorio comunale, ove insiste una parete rocciosa sovrastante una strada pedonale e ciclabile. Dal 1992 la società e il Comune si sono confrontati sugli oneri di pulizia e manutenzione del costone, anche in ragione del distacco di massi e dell’uso della parte bassa come palestra di roccia. Nel febbraio 2019 l’ufficio tecnico, rilevato un principio di pericolosità di caduta di sassi, ha invitato la società a verificare la parete e ad adottare le opere di messa in sicurezza.
Dopo uno scambio di note, il Sindaco ha riscontrato le osservazioni della società con la nota prot. 5396, richiamando la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. e gli obblighi manutentivi sulle ripe ex art. 31 del codice della strada. La società ha impugnato la nota davanti al TAR, chiedendo anche l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di adottare in via preventiva le misure di sicurezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione, già sottoposta alle parti con ordinanza istruttoria. L’azione di accertamento formulata in via gradata non ricade in alcuna materia di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.; il riparto va quindi definito secondo il criterio generale fondato sulla natura della situazione giuridica azionata, desunta dal petitum sostanziale e dalla causa petendi, potendo adire il giudice amministrativo solo chi faccia valere un interesse legittimo.
La domanda di accertamento, osserva il Tribunale, inerisce a obblighi di fare intimamente legati alla titolarità del diritto di proprietà e non all’esercizio di un potere pubblico incidente su quel diritto. Manca quindi il presupposto stesso dell’azione: la legge non interpone alla pretesa del privato alcun potere autoritativo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, limitatamente alla sesta censura, per difetto di giurisdizione, con individuazione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Quanto alle restanti censure, il Collegio accoglie l’eccezione dell’amministrazione sulla carenza di interesse. La nota impugnata si limita a raccomandare alla società di tener conto delle conseguenze della violazione dell’obbligo di mantenere in sicurezza l’area ex art. 2051 c.c. e non contiene alcun ordine di esecuzione di interventi. Manca dunque la concreta e immediata lesività.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’interesse a ricorrere richiede il carattere personale, attuale e concreto dell’interesse e l’effettività della lesione, dovendo discendere dall’esecuzione del provvedimento un danno certo o potenziale alla sfera giuridica del ricorrente. La nota, nel suo tenore letterale, esprime una raccomandazione e non un ordine: prospetta una eventuale responsabilità del custode solo al verificarsi di un evento futuro e incerto, quale l’elusione dell’obbligo di mantenere la normalità dei luoghi. Il richiamo all’obbligo di adottare misure preventive resta sul piano assertivo e di principio.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse all’impugnativa di un atto privo di immediata lesività e, quanto alla sesta censura, per difetto di giurisdizione. Le spese sono compensate in ragione della complessità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.