PEC a indirizzo errato: impugnazione inammissibile salvo inoltro nei termini all’indirizzo corretto (Cass. pen. Sez. I n. 37157 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco individuato dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020 è inammissibile, quand’anche l’indirizzo sia riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla. L’atto è nondimeno ammissibile se, entro i termini di legge, viene nuovamente inoltrato dalla casella di ricezione dell’indirizzo non compreso nell’elenco alla casella dell’indirizzo ivi compreso, non potendosi ritenere consumato il potere di impugnazione prima della scadenza del termine. Tale disciplina non contrasta con l’art. 6 CEDU, perché la restrizione è prevedibile ex ante, non impone oneri eccessivi e non è affetta da eccessivo formalismo. È processualmente inesistente, invece, l’istanza trasmessa all’indirizzo dell’ufficio protocollo generale, recapito funzionalmente estraneo al deposito e privo di integrazione con i sistemi di gestione del fascicolo penale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Magistrato di sorveglianza di Trieste la liberazione anticipata in relazione a taluni semestri di detenzione. Con ordinanza del 24 settembre 2025 l’istanza veniva rigettata. Proposto reclamo, il Magistrato di sorveglianza lo dichiarava inammissibile con ordinanza del 28 ottobre 2025, sul rilievo che l’atto era stato inviato a un indirizzo di posta elettronica certificata errato.

Il difensore ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 568 cod. proc. pen., 156 cod. proc. civ. e 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022. Ha sostenuto che l’impugnazione, pur trasmessa all’indirizzo indicato dalla cancelleria anziché a quello risultante dall’elenco allegato al decreto ministeriale, era comunque pervenuta all’ufficio entro il termine di legge e che, dunque, doveva trovare applicazione il principio di conservazione dell’impugnazione e quello del raggiungimento dello scopo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza di legittimità sul regime transitorio del processo penale telematico. Richiama le Sezioni Unite n. 6565 dell’11.12.2025, che hanno affermato l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell’elenco ministeriale, pur riferibile all’ufficio giudiziario competente, salvo che l’atto sia stato inoltrato nei termini con la medesima modalità dalla casella di ricezione dell’indirizzo errato alla casella dell’indirizzo corretto. Il criterio esegetico adottato è quello dell’interpretazione letterale dell’art. 87-bis d.lgs. cit.

Il Collegio sottolinea il vaglio di compatibilità convenzionale. La restrizione alla facoltà di impugnazione è prevedibile ex ante per l’interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiata da eccessivo formalismo; resta perciò esclusa la violazione dell’art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte EDU.

Viene poi richiamata la Sez. II n. 20461 dell’08.05.2026, che ha qualificato come processualmente inesistente l’istanza trasmessa all’indirizzo dell’ufficio protocollo generale della corte di appello, trattandosi di recapito funzionalmente estraneo al deposito e inidoneo a produrre gli effetti costitutivi del medesimo. In quella fattispecie la Corte ha escluso ogni forma di sanatoria.

La Corte prende atto del superamento dell’orientamento opposto, espresso da Sez. VI n. 34303 dell’01.10.2025, secondo cui non è causa di inammissibilità la trasmissione dell’atto a un indirizzo PEC diverso da quello designato, purché riferibile al medesimo ufficio giudiziario.

Applicando tali principi, il ricorso è infondato. È pacifico che l’impugnazione fu inviata a un indirizzo telematico diverso da quello corretto e che non risulta alcun successivo inoltro, entro il termine di legge, all’indirizzo corretto. L’ordinanza impugnata è quindi immune dal vizio denunciato. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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