Possesso di arma clandestina e ricettazione: profitto come qualsiasi utilità (Cass. pen. Sez. I n. 37158 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati concernenti le armi, il possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’occultamento e la sottrazione dell’arma all’identificazione dimostrano, in mancanza di elementi contrari, il proposito di nasconderla e la consapevolezza della sua provenienza illecita. Il fine di profitto richiesto dall’art. 648 cod. pen. non si esaurisce nel lucro, ma comprende qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l’agente si proponga di conseguire. La mera coabitazione con l’illegittimo detentore dell’arma non basta a configurare un concorso nella detenzione abusiva, ma tale principio opera solo quando la disponibilità dell’arma sia certamente riconducibile a un diverso familiare. Il ricorso che si limiti a prospettazioni alternative sul fatto, o che esponga censure generiche prive di correlazione con la motivazione impugnata, è inammissibile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia in composizione collegiale nei confronti di un imputato per i reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di munizionamento senza denuncia. L’arma, una pistola originariamente a salve, era stata trasformata in arma comune da sparo mediante sostituzione della canna con un controfilato metallico forato di manifattura artigianale.

La pistola, munita di sei proiettili, era stata rinvenuta nell’abitazione dell’imputato, occultata in un’intercapedine in cartongesso ricavata dietro un mobile per televisione. Riconosciuta la continuazione, escluse la recidiva e concesse le attenuanti generiche, la pena era stata determinata in due anni e sette mesi di reclusione ed euro quattromila di multa. Il condannato ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contestava la sussistenza della ricettazione, assumendo l’assenza del fine di profitto: l’imputato non aveva portato con sé l’arma, neppure recandosi altrove. La Corte ritiene la doglianza già risolta dalla sentenza territoriale in modo esaustivo e conforme alla giurisprudenza di legittimità, richiamando Sez. 1 n. 2678 del 31.10.2025, secondo cui il possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova della ricettazione, perché la sottrazione dell’arma ai contrassegni identificativi dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento e la consapevolezza della provenienza illecita. Nello stesso senso sono citate Sez. 1 n. 37016 del 28.05.2019 e Sez. 2 n. 39648 del 23.03.2004. Il requisito del profitto, del resto, secondo il Procuratore generale, comprende qualsiasi utilità e non solo il lucro.

Il secondo motivo investiva l’individuazione del soggetto cui ricondurre la effettiva disponibilità dell’arma: non sarebbe stata accertata l’identità dell’autore dell’occultamento, ignota l’epoca di realizzazione dell’intercapedine, non noto se altri vi avessero accesso, erroneamente valutato l’atteggiamento della figlia al momento della perquisizione. La Corte osserva che la censura si sviluppa interamente sul piano del fatto e mira a sovrapporre una nuova lettura delle risultanze probatorie a quella recepita in sentenza. Una simile operazione fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità.

Il Collegio richiama la linea interpretativa consolidata secondo cui la decisione non può essere invalidata da prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto, o in una autonoma assunzione di nuovi criteri valutativi (Sez. 6 n. 5465 del 04.11.2020, Sez. 6 n. 22256 del 26.04.2006, Sez. 1 n. 42369 del 16.11.2006). Nessun vizio logico è ravvisabile nella motivazione della Corte distrettuale, che ha giudicato congetturale l’ipotesi di un terzo ignoto autore dell’intercapedine. Quanto al principio, pacifico, per cui la mera coabitazione non configura concorso nella detenzione abusiva (Sez. 1 n. 31171 del 02.04.2021, Sez. 1 n. 16992 del 12.12.2014), esso postulerebbe la certa attribuibilità dell’arma a un diverso familiare: attribuzione esclusa dagli elementi univoci valorizzati in appello.

Il terzo motivo lamentava un generico difetto motivazionale sui requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi. La Corte lo ritiene privo di substrato contenutistico e di ogni correlazione con le ragioni della decisione impugnata, richiamando Sez. 1 n. 10907 del 27.09.1994, secondo cui è inammissibile il ricorso i cui argomenti siano assolutamente generici e impediscano l’esercizio del controllo di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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