Silenzio-assenso escluso se l’istanza è incompleta e interessi ormai scaduti (TAR Molise n. 172 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso ex art. 20 l. n. 241/1990 non si perfeziona se l’istanza del privato non è completa sul piano documentale, dovendo l’Amministrazione disporre di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria. La produzione tardiva degli atti essenziali, avvenuta solo a seguito del preavviso di rigetto, dimostra l’incompletezza originaria della domanda. Il ricorso avverso il diniego di trasferimento di autorizzazioni per impianti viticoli è inammissibile per carenza di interesse quando i titoli sono già scaduti e non prorogabili, poiché l’eventuale annullamento sarebbe inutiliter data. Il diniego sopravvenuto su titoli estinti non è idoneo al soddisfacimento della pretesa sostanziale.
Il Fatto
Le ricorrenti, un’imprenditrice agricola e una società agricola costituita nel 2023 e amministrata dalla figlia della titolare, chiedevano alla Regione la voltura di tre autorizzazioni per nuovi impianti viticoli dall’impresa individuale alla nuova società. L’istanza era inviata il 9.9.2023, quando i titoli erano prossimi alla scadenza, fissata all’11.9.2023.
Dopo tre preavvisi di rigetto e le osservazioni delle interessate, la Regione respingeva la richiesta con provvedimento del 15.7.2024, richiamando i pareri del MASAF e dell’AGEA e la circolare ministeriale n. 5852/2016. Le ricorrenti impugnavano il diniego e gli atti connessi davanti al TAR Molise, che respingeva la domanda cautelare e fissava l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui le ricorrenti assumevano la formazione del silenzio-assenso sull’istanza per decorso del termine procedimentale. Il Tribunale richiama il principio per cui il silenzio-assenso si perfeziona solo in presenza di istanze complete quanto meno sotto il profilo documentale, citando Cons. Stato n. 11203/2023.
Nel caso concreto manca tale presupposto. L’atto costitutivo della società e il contratto di affitto dei fondi sono stati allegati solo il 27.10.2023, quasi due mesi dopo l’istanza e dopo il primo preavviso di rigetto. Quando la documentazione è arrivata, i titoli erano già irrimediabilmente scaduti. La tardività della produzione rivela l’inconsistenza originaria della domanda. Il primo motivo è quindi infondato.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Non è contestato che le autorizzazioni scadessero l’11.9.2023, né che manchi una prorogabilità: la normativa europea non la prevede e nessuna proroga è stata disposta o richiesta. Il diniego del 15.7.2024 è intervenuto su titoli già estinti e non più trasferibili. L’eventuale annullamento sarebbe inutiliter data, non potendo retroagire oltre il momento in cui la documentazione è stata fornita, cioè dopo l’estinzione dei titoli.
Per completezza, il Collegio rileva che il motivo sarebbe comunque infondato nel merito. Il contratto di affitto oneroso colloca il rapporto nell’ipotesi vietata dal punto a2) della circolare n. 5852/2016, che esclude il trasferimento delle autorizzazioni in caso di affitto per evitare speculazioni. La deroga del punto b3), relativa alla confluenza di una ditta individuale in una società familiare, non ricorre: dall’atto costitutivo non risultano conferimenti di quote, fondi o autorizzazioni da parte della titolare. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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