PEF e punteggi tecnici: insindacabile la discrezionalità della Commissione in gara (TAR Sardegna n. 733 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il piano economico finanziario va valutato con criteri sostanzialistici: esso assolve la propria funzione quando, compilando tutte le voci del modello apprestato dalla stazione appaltante, dimostra l’equilibrio economico e finanziario e la complessiva attendibilità dell’attività di gestione. Errori formali, quali l’impiego di un triennio di riferimento diverso da quello indicato nella lex specialis o l’omessa inclusione dell’IVA in una voce, non determinano l’inaffidabilità del piano ove non producano concreti elementi di incertezza, che la parte interessata ha l’onere di allegare. La censura che dal maggior numero di ore di lavoro offerte pretenda di far discendere automaticamente un punteggio superiore per l’intero criterio di valutazione, articolato in più subcriteri retti anche da elementi diversi, è generica e inammissibile. Il sindacato del giudice amministrativo sui punteggi delle offerte tecniche resta nei limiti dell’eccesso di potere, non potendo la valutazione discrezionale della Commissione essere sostituita da quella del ricorrente o del giudice.
Il Fatto
Con determinazione dirigenziale del 22.12.2023, n. 1040, un Comune ha indetto una procedura a evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 42/2004, per l’affidamento della concessione avente a oggetto la gestione e valorizzazione di un parco archeologico, comprensiva del sito statale, del terreno comunale e dell’edificio destinato all’accoglienza dei visitatori. La procedura, svolta in forma telematica e retta dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata gestita dall’Unione dei Comuni quale centrale di committenza delegata.
Hanno partecipato due concorrenti: l’ATI ricorrente e la cooperativa controinteressata, gestore uscente del servizio. All’esito della riparametrazione la controinteressata ha conseguito 94,98 punti, la ricorrente 93,59. La concessione è stata quindi aggiudicata alla controinteressata. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo l’esclusione della controinteressata per inattendibilità del piano economico finanziario, l’erronea applicazione della formula del punteggio economico e l’incongruità dei punteggi tecnici, chiedendo l’inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo al piano economico finanziario, è infondato. Il raffronto tra il documento e l’Allegato e) al bando dimostra che la controinteressata ha compilato tutte le voci del modello, esponendo costi e ricavi e indicando l’equilibrio economico finanziario con risultati attivi di gestione. Quanto all’impiego degli anni 2020-2022 anziché del triennio 2018, 2019 e 2022, il Collegio rileva che l’errore non ha generato alcun concreto elemento di inaffidabilità, che la ricorrente non indica. La discrasia nei dati del 2022 è ricondotta a un errore materiale riconoscibile, legato all’omessa inclusione dell’IVA, senza incidenza sull’attendibilità complessiva.
Il secondo motivo, sull’applicazione della formula del punteggio economico, è parimenti infondato. Il paragrafo 15.5 del bando richiedeva l’indicazione del canone annuale offerto e il paragrafo 16 poneva al numeratore e al denominatore del calcolo l’importo complessivo dell’offerta, non la sola percentuale di rialzo. La Commissione ha quindi correttamente computato il punteggio di 4,98, in linea con il precedente T.A.R. Sardegna n. 397 del 2019.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile nella parte in cui pretende di far discendere dal maggior numero di ore di lavoro offerte un punteggio superiore per l’intero criterio di gestione materiale del sito. Il criterio si articolava in tre subcriteri, uno dei quali non attribuiva rilievo al numero di addetti, e la ricorrente non ha distinto l’impatto concreto dei diversi fattori. La censura si risolve, inoltre, in una richiesta di riformulazione del punteggio, preclusa al giudice, che può sindacare la discrezionalità solo sotto il profilo dell’eccesso di potere, mediante le figure sintomatiche del difetto di motivazione o dell’errore di fatto, non emergenti nel caso di specie, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 3453 del 2022.
Le censure sui criteri dell’accoglienza e della valorizzazione del sito sono inammissibili e comunque infondate. Esse si fondano su valutazioni soggettive che la ricorrente vorrebbe sostituire a quelle della Commissione, senza indicare concreti profili di illogicità o travisamento. Il Collegio osserva che la controinteressata, quale gestore uscente, è proprietaria degli arredi e delle attrezzature già impiegati, onde non necessita di nuovi investimenti materiali, diversamente dalla ricorrente, che dovrebbe sostituirli. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.