Misure cautelari, il riesame può ripristinare la custodia richiamando il quadro indiziario (Cass. pen. Sez. IV n. 21471 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale del riesame, investito dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza che ha sostituito la custodia in carcere con misura meno afflittiva, può ripristinare la misura più grave richiamando integralmente il quadro indiziario e le valutazioni già espresse in un precedente provvedimento di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., non impugnato. Il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione postula l’individuazione puntuale delle ragioni per cui la decisione impugnata contrasta con la legge o è affetta dai vizi dedotti, mediante confronto critico con le specifiche rationes decidendi. È inammissibile il ricorso che reiteri doglianze astratte e prospetti una diversa lettura del compendio indiziario, estranea ai limiti del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Napoli ha accolto l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. La misura era stata applicata per numerose condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Il Collegio ha disposto il ripristino della custodia in carcere, richiamando la gravità del quadro indiziario già accertato con un precedente provvedimento di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., non impugnato, e rinviando alle valutazioni ivi contenute.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme in materia di esigenze cautelari, scelta e modifica della misura, e il vizio di motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi, tutti incentrati sull’assunta omessa valutazione autonoma delle esigenze cautelari da parte del Tribunale del riesame e sull’omessa comparazione tra le misure applicabili. Il ricorrente sosteneva che il Collegio avesse ratificato la prospettazione del pubblico ministero, senza considerare gli elementi sopravvenuti valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari.
La Suprema Corte ha ricostruito il percorso del provvedimento impugnato. Il Tribunale aveva fondato la propria valutazione su un articolato compendio investigativo – intercettazioni, osservazioni, riscontri oggettivi e dichiarazioni degli acquirenti – dal quale emergeva una strutturata attività di spaccio, con la pervicacia criminale del ricorrente desunta dalla reiterazione della condotta anche dopo l’arresto in flagranza e dal richiamo a un certificato dei carichi pendenti attestante l’evasione dal domicilio.
Il Collegio aveva quindi ritenuto persistenti e attuali le esigenze cautelari, segnatamente il pericolo concreto di reiterazione del reato, ed aveva motivatamente escluso che misure meno afflittive, compresi gli arresti domiciliari, potessero interrompere i contatti con l’ambiente criminale.
Di fronte a tale motivazione, i motivi sono stati giudicati inammissibili per difetto di specificità intrinseca ed estrinseca. La Corte ha richiamato il costante insegnamento di legittimità secondo cui il requisito di specificità non si esaurisce nella mera enunciazione formale delle violazioni, ma esige un confronto critico con le specifiche rationes decidendi del provvedimento censurato. Le censure si sono risolte in doglianze generali e assertive, senza misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale.
Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in via equitativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso