Ottemperanza al giudicato e pagamento spese di lite senza obbligo di fattura (TAR Calabria n. 1719 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il comando giurisdizionale contenuto in una sentenza di condanna passata in giudicato è titolo sufficiente a giustificare il pagamento delle somme liquidate, ivi comprese quelle dovute a titolo di spese di lite. L’amministrazione non può subordinare l’adempimento alla produzione, da parte del creditore, della fattura emessa dal difensore e dal consulente tecnico: si tratta di rapporti giuridici distinti dal rapporto di credito/debito nascente dalla sentenza, e i corrispettivi richiesti dal difensore al proprio cliente non devono necessariamente coincidere con le somme liquidate dal giudice. Per il calcolo concreto di IVA e CPA è sufficiente una dichiarazione della parte o una parcella pro forma. Sussistono quindi i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., con assegnazione di un termine all’amministrazione e nomina del commissario ad acta in caso di inerzia.

Il Fatto

Con sentenza del 9 aprile 2022, n. 320, il Tribunale di Crotone ha condannato in solido il Condominio Palazzo Campagna e il Comune di Crotone al pagamento, in favore delle odierne ricorrenti, del 90% della somma quantificata dal consulente tecnico d’ufficio per il ripristino dello stato dei luoghi, di una somma a titolo di lucro cessante e del 90% delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori.

La sentenza è passata in giudicato e il titolo esecutivo è stato notificato al Comune. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate. Costituitasi tardivamente, l’amministrazione ha dedotto di aver completato le procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio e di aver corrisposto le somme dovute, a eccezione delle spese di lite, per le quali riteneva necessaria la produzione delle fatture relative ai compensi professionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione giurisdizionale passata in giudicato. Il thema decidendum si concentra sulla pretesa dell’Ente di subordinare il pagamento delle spese di lite alla consegna della documentazione fiscale.

La tesi dell’amministrazione non è accolta. Il Tribunale rileva che, dovendo l’Ente adempiere al comando giurisdizionale, questo è sufficiente a giustificare il pagamento: non è necessaria la produzione della fattura emessa dall’avvocato e dal tecnico al creditore. Tale documentazione, infatti, attiene a rapporti giuridici diversi dal rapporto di credito/debito derivante dalla sentenza e potrebbe essere conformata diversamente.

Il Collegio sottolinea come i corrispettivi richiesti dal difensore al proprio cliente non debbano necessariamente corrispondere alle somme liquidate dal giudice a titolo di spese di lite. Ne consegue che il requisito documentale preteso dall’Ente non trova alcun fondamento normativo nel rapporto di ottemperanza.

Quanto alla quantificazione degli accessori, la Corte precisa che, al fine di calcolare in concreto le somme liquidate per IVA e CPA, è sufficiente una dichiarazione della parte o una parcella pro forma. La pretesa dell’amministrazione di ottenere la fattura definitiva si rivela quindi eccedente rispetto a quanto richiesto dalla legge.

Sussistendo tutti i requisiti, il ricorso è accolto ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.. Il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, all’esecuzione del giudicato mediante pagamento delle somme indicate, al netto di quanto già corrisposto. In caso di inerzia, nomina commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi 90 giorni su istanza della parte ricorrente. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore costituito, sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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