Penalità di mora applicabile alle sentenze di condanna al pagamento di somme (TAR Calabria n. 1844 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile. L’istituto, per il suo carattere sanzionatorio, si cumula con gli interessi legali dovuti in forza del titolo o per legge, senza assorbirsi in essi. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e matura sino all’adempimento spontaneo dell’amministrazione o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento, tramite carta elettronica, di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, oltre interessi legali e spese di lite. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva.
Nonostante la notifica del titolo, l’amministrazione è rimasta inerte. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione integrale della pronuncia, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114 c.p.a. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione persiste. Il ricorso è pertanto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero deve eseguire la sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notifica della decisione di ottemperanza, a cura della parte ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, o suo delegato. Il commissario provvederà su istanza di parte, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente: la regola dell’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme.
Sul secondo versante, il Collegio riconosce l’ammissibilità della domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna pecuniaria. Il percorso argomentativo muove dalla Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e si consolida nel testo novellato dalla legge n. 208/2015, che ha espressamente previsto l’ipotesi.
Non emergono iniquità o altre cause ostative. La penalità è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Essa si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e matura sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario, restando fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato anche in presenza dell’organo commissariale, finché quest’ultimo non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.
Il ricorso è accolto. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente in complessivi euro 828,00, oltre accessori di legge, con distrazione.
Nota della Redazione
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