Ottemperanza al decreto di equa riparazione: spese e astreinte (TAR Calabria n. 1842 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto della Corte d’appello emesso ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione è tenuta all’esecuzione del giudicato non appena spirato il termine semestrale dalla dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001, e la perdurante inerzia legittima l’actio iudicati ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. Il commissario ad acta nominato in via anticipata provvede anche al pagamento delle spese di lite rimaste non rifuse, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.

Il Fatto

Il ricorrente ottiene dalla Corte d’appello di Catanzaro, ai sensi della legge n. 89/2001, un decreto che condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione; le spese di lite sono distratte in favore del difensore, che non agisce in proprio in questa sede. Il decreto acquista autorità di cosa giudicata.

Il ricorrente invia all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e, decorsi sei mesi senza alcun pagamento, propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema delle condizioni dell’azione esecutiva. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ritiene che per le ottemperanze ai decreti emessi ex legge n. 89/2001 non siano più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. La ratio è che il credito nasce da un titolo giudiziale già formato e che il termine semestrale della dichiarazione ex art. 5-sexies assolve già una funzione di garanzia per l’amministrazione.

Accertato il perdurante inadempimento, il ricorso è dichiarato fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il Ministero deve eseguire il decreto, limitatamente alla corresponsione dell’indennità aumentata degli interessi, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza a cura del ricorrente. Sono riconosciute come funzionali alla soddisfazione del credito le spese sostenute per la notifica del decreto e per i diritti di certificazione del passaggio in giudicato.

In caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Quanto alla penalità di mora, riconosciuta nella misura degli interessi legali, il Collegio ne afferma il carattere sanzionatorio: essa si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto (Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8).

Sulle spese di lite, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine a quella oggetto di giudizio (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), il TAR stabilisce che, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, vi provveda il commissario. Il Collegio richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, ragioni di economia processuale e la disciplina degli artt. 95 e 510 cod. proc. civ., che nel processo esecutivo civile pone le spese a carico del debitore con soddisfazione in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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