Revisione prezzi Consip tra vincolo contrattuale e difetto di giurisdizione amministrativa (TAR Toscana n. 1586 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la clausola di revisione del corrispettivo di un appalto pubblico di servizi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., tutte le volte in cui la clausola stessa attribuisca alla stazione appaltante un potere di valutazione discrezionale. Tale giurisdizione incontra tuttavia un limite quando oggetto della contestazione sia esclusivamente l’esecuzione di una prestazione già puntualmente disciplinata dal contratto nell’an e nel quantum. In questa ipotesi la pretesa dell’appaltatore al compenso revisionale costituisce mera domanda di adempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il riparto va operato accertando se la clausola ancori il diritto a criteri certi e obiettivi, tali da assorbire ogni margine di supremazia dell’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva stipulato con Consip s.p.a. la convenzione per l’affidamento dei servizi di pulizia degli immobili destinati agli istituti scolastici. Sulla base di tale convenzione veniva emesso l’ordinativo principale di fornitura nei confronti dell’istituto comprensivo committente. La società chiedeva il riconoscimento della revisione prezzi maturata a decorrere dal settembre 2018, secondo il meccanismo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati previsto dall’art. 9.4 del Capitolato tecnico.

L’amministrazione oppose un diniego e la società impugnò tale atto, chiedendo altresì la condanna al pagamento dell’importo rivendicato e degli interessi moratori. La stazione appaltante eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, la decadenza dal diritto per mancata presentazione di tempestive richieste nel corso dell’esecuzione. La causa giungeva così alla decisione del giudice adito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di giurisdizione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. La disposizione, osserva il Tribunale, è interpretata univocamente nel senso di attribuire al giudice amministrativo le liti in tema di revisione dei prezzi sia quando si contesti la spettanza del riconoscimento, sia quando si contesti l’importo quantificato.

Tale ambito, secondo l’orientamento richiamato, ha assunto portata ampia e generale, ricomprendendo tutte le ipotesi in cui la clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo all’amministrazione committente (Cons. Stato n. 2157 del 2022; Cons. Stato n. 7291 del 2023). Il Collegio individua però un limite: quando sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista e disciplinata nell’an e nel quantum, la controversia ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento e comporta l’accertamento di un diritto soggettivo, ricadendo nella giurisdizione ordinaria (Cass. Sez. Un. n. 18374 del 2023; Cass. Sez. Un. n. 3935 del 2022).

Il Tribunale verifica quindi la conformità di tale lettura all’insegnamento costituzionale, secondo cui la giurisdizione esclusiva trova ragione d’essere solo quando la pubblica amministrazione agisce esercitando un potere autoritativo (Corte cost. n. 204 del 2004; Corte cost. n. 191 del 2006). Applicando tali coordinate alla fattispecie, il Collegio rileva che l’art. 9.4 del Capitolato individua compiutamente sia le tempistiche sia i criteri di determinazione dell’importo. Anche il richiamo ai dati standardizzati ex art. 7, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 riguarda parametri obiettivi e prestabiliti, in presenza dei quali nessuna posizione autoritativa o discrezionale compete all’amministrazione.

Ne consegue che la discrezionalità della stazione appaltante si è esaurita, assorbita dai vincolanti parametri contrattuali. La domanda attiene dunque all’adempimento di una prestazione già puntualmente disciplinata, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio applica l’art. 11 cod. proc. amm., facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso qualora il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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