La penalità di mora è ammessa anche nell’ottemperanza ai crediti pecuniari (TAR Calabria n. 799 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui agli artt. 112 ss. cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro. In tale ipotesi la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile: la penalità di mora può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. La somma si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore distrattario della parte vittoriosa in un giudizio civile, agisce davanti al TAR per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore, di spese vive, compensi, spese generali, IVA e CPA.

Deduce l’inutile decorso del termine di sei mesi dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e chiede la nomina di un Commissario ad acta, oltre alla condanna dell’amministrazione ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo. Il Ministero non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Accerta poi che il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.

L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. Sussistono quindi tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm..

La questione giuridica centrale riguarda l’ammissibilità della domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme. Il TAR ne afferma l’ammissibilità, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015.

Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Essa si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.

Il Collegio ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ex art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese sono liquidate in favore del ricorrente secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, non espressamente disciplinata la fattispecie (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016). In caso di mancata refusione, provvederà il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e di economia processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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