Nomina del commissario ad acta per le spese del giudizio di ottemperanza (TAR Calabria n. 800 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La nomina si estende anche al pagamento delle spese processuali del giudizio di ottemperanza. Il silenzio del codice sul punto si colma con il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive. Ragioni di economia processuale e di buon andamento impongono di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza. La liquidazione delle spese segue i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine.

Il Fatto

La ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Catanzaro, divenuto definitivo, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale, oltre a spese e compensi del procedimento. Il titolo era stato ritualmente notificato e la parte aveva presentato la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89 del 2001, lasciando decorrere il termine semestrale previsto.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione. La ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in primo luogo che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Accerta poi che la ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dalla norma speciale e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi i sei mesi ivi previsti.

L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, se documentate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

In caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che, su istanza di parte, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.

Sul punto delle spese il Tribunale adotta la soluzione più rilevante. La liquidazione avviene d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. Il Collegio stabilisce che, in caso di mancata refusione delle spese del giudizio di ottemperanza nel medesimo termine di sessanta giorni, al loro pagamento provvederà il commissario nominato. A sostegno richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, le ragioni di economia processuale, il buon andamento dell’amministrazione e, per analogia, la disciplina dell’espropriazione forzata degli artt. 95 e 510 cod. proc. civ., con i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ. Il ricorso è quindi accolto, con condanna alle spese processuali liquidate in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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