Il difetto di motivazione su questioni di fatto nel giudizio pensionistico contabile è deducibile in appello solo se la motivazione è apparente (Corte dei Conti Sez. III App. n. 125 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avanti alla Corte dei conti il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione ovvero presenti una motivazione apparente. Le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d’infermità sono parificate dal legislatore a questioni di fatto e possono essere dedotte in appello esclusivamente entro tali limiti. Il giudice di merito che aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio non è tenuto a esporne in modo specifico le ragioni, poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità. Tale condizione non si realizza nel caso in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, dovendo in tal caso il giudice spiegare puntualmente le ragioni della propria adesione.
Il Fatto
Il contribuente e ricorrente in primo grado aveva chiesto alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie ai fini del trattamento pensionistico privilegiato. Il giudice di prime cure, respinte le eccezioni difensive, aveva rigettato il ricorso, aderendo alle conclusioni dell’accertamento peritale d’ufficio.
Avverso tale sentenza, l’interessato proponeva appello deducendo l’omissione, insufficienza o apparenza della motivazione, lamentando che il giudice monocratico si era limitato a un’adesione acritica al contenuto della consulenza tecnica, senza esplicitare l’iter logico-argomentativo seguito e senza rispondere alle critiche mosse dal ricorrente e dal suo consulente. In via subordinata, chiedeva la rimessione al primo giudice per un nuovo esame del merito, disponendo una nuova CTU. Il Ministero della difesa si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello ha dichiarato l’appello inammissibile, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, secondo cui il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto in caso di mancanza assoluta o di motivazione apparente.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza di tale vizio, rilevando che la statuizione di rigetto era supportata da argomentazioni che rendevano esplicito l’iter logico seguito dal giudice di prime cure. Il giudice territoriale aveva dato atto di condividere le conclusioni dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, che aveva dichiarato di aver visionato la perizia prodotta dalla difesa, evidenziando che le divergenze documentali erano state oggetto di vaglio decisorio. In particolare, la sentenza impugnata aveva giudicato immune da censure l’operato del Collegio medico legale, comprovato dall’ampia ricostruzione fattuale contenuta nella relazione peritale.
La Corte ha poi precisato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, quando il giudice aderisce al parere del consulente tecnico d’ufficio non è tenuto a esporne specificamente le ragioni, potendo il richiamo dell’elaborato, anche per relationem, implicare una compiuta valutazione del percorso argomentativo seguito. Tale condizione non si verifica soltanto quando alle risultanze della consulenza siano state mosse critiche specifiche e circostanziate, dovendo in tal caso il giudice spiegare in maniera puntuale le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione.
Nella fattispecie, la parte non aveva formulato alcuna censura dettagliata alla CTU. La Corte ha inoltre rilevato che le modalità di svolgimento dell’istruttoria avevano assicurato il contraddittorio in fase probatoria, essendo la parte stata regolarmente convocata dinanzi all’UML e sottoposta a visita diretta, con conseguente esclusione della lamentata menomazione del diritto di difesa. L’atto di appello, pertanto, non conteneva alcuna specifica argomentazione in diritto che potesse fondare credibilmente la censura di motivazione apparente.
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Nota della Redazione
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