Il software incompleto della p.a. non può penalizzare il privato richiedente l’agevolazione (Cons. Stato n. 8537 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, nell’organizzare la propria attività mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione, predisponga un format informatico incompleto, che non consente al privato di dichiarare l’attività effettivamente svolta, non può far ricadere su questi le conseguenze del proprio operato. Il diniego dell’agevolazione fiscale fondato sulla mancata corrispondenza tra le dichiarazioni del richiedente e quelle dei soggetti serviti, quando tale discrasia derivi dalla rigidità del software, è illegittimo. Il software deve restare mero strumento di attuazione della legge e non può sostituirsi alla legge. L’amministrazione è tenuta ai principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990.

Il Fatto

La società appellante svolge attività conto terzi di raccolta, trinciatura e trasporto di erbaio per l’essiccazione artificiale e di alimentazione dell’impianto di essiccazione. Per la campagna 2019 chiedeva ad ARGEA Sardegna l’agevolazione sull’acquisto di carburante agricolo ad accisa agevolata.

ARGEA accoglieva solo in parte l’istanza. La ragione del diniego risiedeva nella mancata corrispondenza tra le lavorazioni dichiarate dalla società nel cosiddetto allegato B e quelle dichiarate dai clienti nel cosiddetto allegato C. La società impugnava gli atti davanti al TAR Sardegna, che rigettava il ricorso con sentenza n. 331/2023. Proponeva quindi appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto il contenuto degli atti impugnati e rileva alcune circostanze incontrovertibili. ARGEA aveva accolto buona parte delle precisazioni della società. La circostanza dell’assenza di un essiccatoio a gasolio, evocata nella prima nota, era stata superata nelle note successive. Soprattutto, in nessun atto impugnato si citava il d.m. 30.12.2015 né si indicava il tipo di lavorazione come ragione ostativa. Le difese svolte in giudizio sul punto appaiono quindi una integrazione postuma della motivazione, inammissibile, come già affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 1903 del 2024.

La ragione del mancato riconoscimento resta così ancorata unicamente alla mancata corrispondenza tra allegato B e allegato C. La Corte accerta che in entrambi i prospetti non erano previste le diciture corrispondenti alle attività effettivamente svolte dalla società: richiedente ed utilizzatori hanno dovuto selezionare denominazioni simili, senza aver concordato come affrontare il problema, rendendo inevitabile la discrasia.

Il Collegio richiama l’art. 12 del d.lgs. n. 82/2005, che impone alle amministrazioni di usare le tecnologie per obiettivi di semplificazione e non discriminazione, e l’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990. La transizione digitale deve semplificare: la rigidità del sistema informatico non può risolversi a detrimento delle istanze del privato.

Il passaggio decisivo è netto: il software, da mero strumento per velocizzare l’attuazione della legge, ha finito per sostituirsi alla legge. L’amministrazione non ha agito in buona fede predisponendo un programma che non contemplava tutte le denominazioni di attività agevolabili. Le conseguenze di un software incompleto o inidoneo allo scopo non possono ricadere sul cittadino. Rileva inoltre che la società ha prodotto numerose dichiarazioni dei clienti attestanti le prestazioni ricevute.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto con annullamento degli atti impugnati per quanto di ragione. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 7.000,00, oltre accessori; compensate nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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