Conto giudiziale improcedibile per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 134 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consignatario di beni mobili di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia legato all’amministrazione da un debito di custodia, che si sostanzia nella gestione di un magazzino alimentato da acquisizioni in stock, con movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio. Quando invece i beni siano destinati all’uso continuativo dell’ufficio, il consegnatario risponde di un mero debito di vigilanza e va qualificato come agente amministrativo, non come agente contabile. In tal caso il giudizio di conto è improcedibile per difetto dei presupposti normativi, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione. La relativa questione preliminare non dà luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un Comune che aveva reso, per l’esercizio finanziario 2022, un conto in qualità di consegnatario di beni mobili in uso al servizio provveditorato ed economato dell’ente. Il conto, redatto sul modello previsto dal D.P.R. n. 194/1996, era stato trasmesso al Comune e da questo depositato presso la Sezione giurisdizionale.
Il magistrato istruttore, nella relazione, aveva rilevato che il conto non risultava qualificabile come conto giudiziale, perché la gestione non riguardava beni o materie rispetto ai quali il consegnatario avesse un debito di custodia, bensì attrezzature e arredi in uso continuativo presso l’ufficio. Il consegnatario ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di improcedibilità, sostenendo di essere legato da un mero debito di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto giudiziale al tesoriere e a ogni altro agente contabile con maneggio di pubblico denaro o incaricato della gestione dei beni degli enti locali. La disposizione, pur ampia, non supera il principio consolidato per cui soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti al rendiconto.
Il criterio distintivo è richiamato dalla Corte attraverso l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dall’obbligo i consegnatari di mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che ribadisce la non soggezione al conto giudiziale dei consegnatari con debito di vigilanza, richiamando gli artt. 11 e 23 per i consegnatari con debito di custodia.
La custodia postula la gestione di un deposito o magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. La vigilanza, invece, caratterizza l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, con competenza limitata alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni e alla gestione delle scorte assegnate per uso immediato. La giacenza eccedente la ragionevole necessità di funzionamento dell’ufficio segna il passaggio verso una vera gestione contabile.
La Corte applica il criterio alla fattispecie: i beni elencati erano in uso continuativo all’ufficio e non custoditi in un deposito per la distribuzione; sul piano formale la sola elencazione degli inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24. Ne discende che sul consegnatario gravava un mero obbligo di vigilanza, con conseguente improcedibilità del giudizio per carenza dei presupposti normativi. Essendo la decisione limitata a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016 non si provvede sulle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.