Pensione ai superstiti del figlio studente (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 38 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del figlio superstite, studente universitario e a carico del genitore defunto, alla quota di pensione ai superstiti è subordinato al mancato superamento del 26° anno di età, con riferimento alla data del compimento e non all’intero anno accademico di iscrizione. Il beneficio cessa quindi nel giorno in cui il figlio compie il ventiseiesimo anno, restando irrilevante che l’anno accademico sia ancora in corso. Nel periodo intermedio tra il conseguimento della laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea magistrale, il diritto non è escluso in astratto, ma il richiedente deve provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la continuità e la regolarità del percorso universitario. In difetto di tale prova la domanda è respinta per la frazione di periodo non documentata.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio di un titolare di pensione, ha chiesto all’INPS la quota di pensione indiretta spettantegli come figlio studente universitario. L’Ente, nel giugno 2018, aveva sospeso l’erogazione della quota e non l’aveva poi ripristinata. Il ricorrente ha quindi adito il giudice pensionistico chiedendo l’accertamento del diritto per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 e la condanna dell’Istituto al pagamento delle quote.
Costituitosi in giudizio, l’INPS ha riconosciuto il diritto ai ratei di pensione indiretta dal 1° novembre 2018 al 30 novembre 2019, sul rilievo che il ricorrente aveva compiuto 26 anni il 21 novembre 2019. Ha invece contestato la decorrenza anteriore per difetto di documentazione sull’iter universitario del corso triennale.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dal riconoscimento spontaneo dell’INPS e circoscrive la controversia al solo periodo di spettanza. Sul piano normativo richiama l’art. 22 della legge n. 903/1965, che eleva il limite di età dei figli superstiti a carico, non prestanti lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale ma non oltre il 26° anno di età in caso di frequenza universitaria, e l’art. 19 del R.D. n. 1592/1933, secondo cui l’anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre successivo.
Da qui la conseguenza: poiché il ricorrente ha compiuto ventisei anni il 21 novembre 2019, la domanda per l’anno accademico 2019-2020 può essere accolta solo fino a quella data e va respinta per il periodo successivo, dal 1° dicembre 2019 al 31 ottobre 2020. La cessazione del beneficio opera dunque al raggiungimento del limite anagrafico, senza che assuma rilievo la residua durata dell’anno accademico.
Quanto al periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 31 ottobre 2018, la Corte non affronta la questione astratta della riconoscibilità del diritto tra la laurea breve e l’iscrizione al corso magistrale, perché la domanda è sfornita di supporto probatorio. Manca la prova del momento in cui il ricorrente ha conseguito la laurea triennale, del periodo di non iscrizione e della tempestività dell’iscrizione al corso biennale.
La documentazione in atti consente di ricavare solo la regolare iscrizione al corso magistrale dal 30 ottobre 2018 al 30 marzo 2021. In applicazione dell’art. 2697 c.c., la domanda relativa alla frazione anteriore è pertanto respinta per difetto di prova del fondamento del diritto.
Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con affermazione del diritto per il periodo 1° novembre 2018 – 30 novembre 2019. Sui ratei spettanti sono dovuti gli interessi legali dalla scadenza di ciascuno e, nei limiti dell’importo differenziale, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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