Difetto di interesse del concorrente che non ha partecipato alla selezione (TAR Liguria n. 280 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’assegnazione di autorizzazioni all’esercizio di attività economiche entro un’area marina protetta, il soggetto che non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva è privo di interesse ad agire avverso la graduatoria finale e le regole della lex specialis. L’eventuale annullamento degli atti impugnati non gli consentirebbe, infatti, di conseguire il titolo autorizzativo cui aspira, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile. La contestazione di una clausola escludente non vale a radicare l’interesse quando il ricorrente non alleghi e non dimostri la sussistenza della situazione fattuale che la clausola stessa presuppone. L’inammissibilità della domanda di annullamento travolge la connessa domanda risarcitoria formulata in modo generico e non provato.

Il Fatto

Due imprenditrici individuali, operanti nel settore del noleggio di unità da diporto, impugnavano davanti al TAR Liguria la graduatoria finale della procedura selettiva indetta dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio all’interno dell’area marina protetta per l’anno 2023. L’impugnativa investiva anche la lex specialis della procedura, già gravata con un precedente ricorso dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con la sentenza n. 159 del 22 febbraio 2024.

Le ricorrenti deducevano l’illegittimità derivata della graduatoria dai vizi della disciplina di gara e chiedevano il risarcimento dei danni. Si costituivano l’Amministrazione e una società controinteressata, collocata al sessantesimo posto della graduatoria, eccependo in via preliminare il difetto di interesse per mancata partecipazione alla selezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, applicando il criterio della ragione più liquida, esaminava in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di interesse. L’eccezione era fondata: risultava pacifico che le ricorrenti non avessero presentato domanda di partecipazione alla procedura controversa.

Da tale premessa il Tribunale traeva la conseguenza che le stesse non avevano interesse a impugnare né la graduatoria finale né le regole della lex specialis, poiché l’eventuale annullamento degli atti gravati non avrebbe comunque consentito di conseguire il titolo autorizzativo cui aspiravano. L’interesse ad agire, quindi, non può prescindere dalla concreta attitudine del provvedimento impugnato a incidere sulla sfera giuridica del ricorrente in senso favorevole.

Il Collegio esaminava anche la specifica censura relativa alla clausola che prevede l’esclusione delle domande presentate da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Tale contestazione non valeva a rendere ammissibile il gravame: le ricorrenti, neppure a seguito della sollecitazione dell’Amministrazione, avevano allegato elementi idonei a dimostrare la sussistenza della situazione non consentita dalla lex specialis. Non indicavano il rapporto di parentela che le avrebbe legate e dalle visure camerali risultavano diverse residenze.

L’inammissibilità della domanda di annullamento comportava la reiezione della connessa domanda risarcitoria, i cui danni erano peraltro allegati solo genericamente, non provati né quantificati e, comunque, concretamente evitati grazie alla concessione della tutela cautelare provvisoria. In ragione della particolarità della vicenda, il Collegio disponeva la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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