Pergotenda in edilizia libera e difetto di istruttoria sulla natura del lastrico (TAR Abruzzo n. 25 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La struttura in alluminio anodizzato destinata al sostegno e all’estensione di una tenda retraibile costituisce mero elemento accessorio dell’opera principale, individuata nella tenda quale protezione dagli agenti atmosferici, e non un corpo di fabbrica aggiunto con autonoma funzionalità: essa è pertanto realizzabile in regime di edilizia libera. L’ordine di rimozione che la qualifichi diversamente è viziato per eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto. La qualificazione della copertura piana come lastrico solare inaccessibile ovvero come terrazzo fruibile richiede l’accertamento di indici sostanziali, quali il parapetto, le ringhiere e le aperture di accesso. Il Comune che ometta tale verifica incorre in difetto di istruttoria e in lacuna motivazionale, non potendo vietare al proprietario di accedere e occupare lo spazio con opere di edilizia libera quando l’inaccessibilità non sia dimostrata.
Il Fatto
Il ricorrente acquista un immobile indipendente in Atri e, in seguito, un adiacente locale ad uso garage. Con una S.C.I.A. comunica l’avvio dei lavori di ripristino di una preesistente finestra sul lato ovest dell’immobile principale, affacciata sulla copertura piana del garage; il Comune prescrive l’installazione di una ringhiera idonea a impedire l’accesso alla copertura. Conclusi i lavori, il Comune ingiunge la rimozione della struttura in alluminio con tenda retraibile, della pensilina metallica e impone l’apposizione della ringhiera. Il ricorrente presenta poi una C.I.L.A. per rimuovere la ringhiera, richiamando la scheda di progetto del piano particolareggiato che qualifica la copertura come “piano terrazzato” munito di parapetto; il Comune gli intima di non dare corso ai lavori.
Impugnati l’ordine di ripristino e l’inibitoria, il Comune eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, avendo il ricorrente eseguito parte delle prescrizioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie in parte l’eccezione: quanto alla pensilina in metallo e policarbonato, della quale restano solo i perni di ancoraggio, l’attività materiale di rimozione è incompatibile con l’interesse alla decisione e il gravame è inammissibile per intervenuta acquiescenza. L’interesse permane invece per la struttura con tenda e per la ringhiera, non risultando una volontà univoca di conformarsi agli ordini, avendo il ricorrente impugnato il divieto opposto alla C.I.L.A.
Nel merito, il Collegio richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza per distinguere il manufatto precario, funzionale al godimento di uno spazio aperto e non stabilmente infisso al suolo, dalle opere con autonoma funzionalità soggette a titolo edilizio. Sulla scorta di Cons. Stato sez. VI n. 1619 del 2016, di Cons. Stato sez. VI n. 3172 del 2017 e di Cons. Stato sez. VI n. 9470 del 2022, la struttura in alluminio è qualificata come sostegno della tenda, opera principale di protezione dagli agenti atmosferici. La descrizione contenuta nell’ordinanza — profilati di modesta sezione, binario bullonato alla parete e paletti sulla balaustra — conferma che si tratta di struttura aperta, riconducibile alla nozione di pergotenda e al regime dell’edilizia libera.
La censura di travisamento non è però assorbente, perché il Comune ha fondato il divieto su un autonomo capo motivazionale: la copertura sarebbe lastrico solare inaccessibile, trasformabile solo con tetto a falde. Il Tribunale rileva che mancano formali atti di destinazione d’uso e che la giurisprudenza, anche locale (TAR Abruzzo n. 305/2018; TAR Campania, Salerno, n. 588/2024), individua indici sostanziali nella presenza di parapetti, ringhiere e aperture di accesso. Tre circostanze depongono per la tesi del ricorrente: il parapetto di altezza pari a 1,10 m, la descrizione di “piano terrazzato” nella scheda del piano particolareggiato e l’esito positivo del controllo sulla S.C.I.A. di ripristino di una finestra di dimensioni assimilabili a una porta.
Il fatto che il piano particolareggiato ammetta come unica trasformazione il tetto a falde non esclude la funzione fruitiva dello spazio, ma impedisce solo le sopraelevazioni oltre la balaustra. Il difetto di istruttoria è quindi dimostrato: non potendosi escludere che la copertura sia un terrazzo, e accertata la natura di edilizia libera della struttura con tenda, non può vietarsi al proprietario di accedervi e occuparlo. Gli atti sono annullati nei limiti indicati, con compensazione delle spese per la necessità di interpretare nozioni tecniche e attingere a precedenti.
Nota della Redazione
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