Pergotende chiuse da vetrate laterali: nuovo volume e ordine di ripristino (TAR Campania n. 3708 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le pergotende costituiscono intervento di edilizia libera solo quando l’opera principale sia la tenda, la struttura di sostegno sia mero accessorio e gli elementi di copertura e chiusura siano facilmente amovibili e completamente retraibili, senza creare uno spazio chiuso stabilmente configurato. La chiusura perimetrale con pannelli vetrati su binari scorrevoli, unita a impianti e arredi che consentono la permanenza continuativa, determina la creazione di nuovo volume e di superficie utile: l’intervento esula dall’edilizia libera e richiede idoneo titolo edilizio. La sola possibilità di apertura totale dei pannelli non esclude la chiusura stabile dello spazio. In difetto di titolo, l’ordine di ripristino ex art. 33, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 è legittimo.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un immobile a destinazione alberghiera, presentava nel gennaio 2022 una s.c.i.a. condizionata al rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi di manutenzione straordinaria sul terrazzo dell’hotel, preannunciando l’installazione di pergotende bioclimatiche con lamelle orientabili e retrattili, struttura metallica modulare e carattere smontabile. Otteneva l’autorizzazione semplificata nel 2022 e, nel febbraio 2024, una nuova autorizzazione paesaggistica semplificata a fronte di una variante.
In esito a un controllo dell’UTC del maggio 2024, il Comune rilevava che le pergotende installate differivano da quanto dichiarato: non retrattili ma solo orientabili, e chiuse perimetralmente da sistemi vetrati scorrevoli su binari, sì da formare un unico ambiente. Il dirigente emanava quindi l’ordinanza di ripristino ex art. 33, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, ritenendo insufficienti i titoli edilizi e paesaggistici e qualificando l’intervento come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire o s.c.i.a. alternativa. La società impugnava l’atto davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Anzitutto esclude l’applicabilità dell’art. 6, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001, come introdotto dal D.L. n. 69/2024: trattasi di normativa sopravvenuta, che non può costituire parametro di riferimento per la decisione. Analogamente irrilevante è l’art. 6, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001 sulle VEPA, introdotto dall’art. 33-quater D.L. n. 115/2022: norma non vigente ratione temporis e comunque disciplinante vetrate panoramiche, laddove il progetto originario aveva ad oggetto tutt’altra struttura, che avrebbe dovuto essere rinvenuta in loco.
Nel merito, il TAR richiama il principio per cui la pergotenda resta tale solo se non determina la stabile realizzazione di nuovi volumi o superfici utili e si presenta come struttura leggera e non stabilmente infissa al suolo, con la tenda quale opera principale e la struttura come mero accessorio, con elementi di copertura e chiusura facilmente amovibili e completamente retraibili, privi di fissità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso che alteri sagoma e prospetto dell’edificio. Il Collegio cita Cons. Stato, Sez. II, n. 2503 del 2024, Cons. Stato, Sez. VI, n. 3321 del 2022, TAR Piemonte n. 318 del 2022, TAR Lazio n. 18969 del 2023 e TAR Lombardia n. 283 del 2025.
Applicando tale regola, il TAR rileva che la struttura in esame è di considerevoli dimensioni, si sviluppa per mq 286,70 secondo la difesa comunale e, come emerge dalle fotografie prodotte dalla stessa ricorrente, non è struttura leggera in cui l’opera principale sia la tenda. Difetta di tettoia con lamelle retrattili oltre che orientabili, come invece indicato nella s.c.i.a., ed è munita di chiusure laterali vetrate su binari scorrevoli e di impianto di illuminazione. Il manufatto delimita così uno spazio chiuso, provvisto di arredi, tale da consentire la permanenza continuativa, non solo stagionale, dei clienti anche per l’attività di somministrazione.
La circostanza che i pannelli laterali siano scorrevoli e consentano la totale apertura non è dirimente: la Sezione, in fattispecie similare, ha già affermato che la possibilità di apertura non fa venire meno, sul piano funzionale, l’intervenuta chiusura stabile dello spazio esterno, che ne modifica la funzione e refluisce nella creazione di uno spazio chiuso idoneo a determinare aumento di superficie utile (TAR Campania n. 1960 del 2023). Il Comune ha dunque correttamente rimarcato che una siffatta struttura esula dall’edilizia libera e richiede idoneo titolo edilizio, la cui mancanza determina la legittimità dell’ordine di ripristino. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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