Prove irripetibili per decesso del dichiarante e diritto al confronto compensato (Cass. pen. Sez. V n. 36360 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni predibattimentali legittimamente acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. per il sopravvenuto decesso del dichiarante possono concorrere in misura determinante all’affermazione di responsabilità, ancorché non sottoposte a contraddittorio diretto. Il sacrificio del diritto al confronto deve essere adeguatamente compensato da solide garanzie procedurali, valutate nell’ambito dell’equità complessiva del procedimento. Non è necessaria l’esistenza di riscontri aventi autonoma e autosufficiente efficacia dimostrativa: occorre che fattori e modalità di formazione e valutazione della prova corroborino l’attendibilità della dichiarazione e controbilancino il deficit di contraddittorio. Il carattere unico o decisivo della prova non opera più come automatica regola di esclusione, ma accresce il rigore della verifica.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 12 maggio 2026, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Oristano nei confronti di due imputati, in concorso, per truffa e spendita di monete contraffatte, unificati sotto il vincolo della continuazione, con riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità equivalente all’aggravante e alla recidiva.

L’addebito riguardava la consegna, nei parcheggi di un supermercato, di una banconota da euro 100 poi risultata falsa, in cambio di due banconote genuine da euro 50. La persona offesa, deceduta prima del dibattimento, aveva descritto gli autori nella querela e, undici giorni dopo il fatto, li aveva individuati senza ombra di dubbio in distinti fascicoli fotografici. Dichiarazioni e verbale di individuazione, divenuti irripetibili, venivano acquisiti ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. I ricorrenti censuravano il valore probatorio di tale atto e la valenza attribuita a un episodio investigativo successivo.

La Motivazione della Corte

La Corte distingue nettamente la legittimità dell’acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen., qui conseguente al decesso della persona offesa e non a una volontaria sottrazione al contraddittorio, dal diverso problema del peso probatorio delle dichiarazioni così acquisite. Su questo secondo piano richiama Sez. 6, n. 50994 del 26 marzo 2019, che ha riconosciuto a tali dichiarazioni la possibilità di costituire la base determinante dell’accertamento di responsabilità, purché l’assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nell’esistenza di elementi di riscontro.

Il percorso argomentativo si fonda sulle decisioni della Grande Camera EDU Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e Schatschaschwili c/ Germania, richiamate anche attraverso Sez. 5, n. 13522 del 18/1/2017 e Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore. Da esse deriva il mutamento della regola di valutazione: se in precedenza era consentito solo un uso indiretto dell’elemento formato senza contraddittorio, la carenza di dialetticità può ora essere supplita da garanzie in grado di corroborare le conoscenze unilateralmente acquisite.

Quanto all’atto centrale, la Corte esclude la sovrapposizione tra individuazione fotografica e ricognizione personale disciplinata dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., richiamando Sez. 5, n. 23090 del 20 luglio 2020 e Sez. 4, n. 7287 del 9 dicembre 2020, dep. 2021. L’individuazione fotografica è prova atipica, il cui valore dipende dall’attendibilità della dichiarazione e dal prudente apprezzamento del giudice. Nel caso concreto la Corte valorizza la prossimità temporale, la descrizione preventiva delle fattezze, la pluralità delle immagini, la selezione certa e distinta dei due imputati e la verbalizzazione dell’atto: elementi che, considerati unitariamente, consentono il controllo sulla genuinità del riconoscimento.

L’età avanzata della persona offesa non è ritenuta decisiva, non essendo state dedotte specifiche patologie incidenti sulle capacità percettive o mnestiche; la divergenza sulla statura è giudicata non demolitoria, perché il giudizio di affidabilità non riposa sulla coincidenza millimetrica dei tratti somatici. Quanto all’episodio investigativo successivo, la Corte ne circoscrive la valenza a dato di contesto idoneo a spiegare l’origine dell’ipotesi investigativa, escludendo che possa essere trasformato in prova diretta; analoga cautela vale per i precedenti penali, privi di autonomo valore dimostrativo.

Il rigetto dei ricorsi consegue alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che non attribuisce alla Corte di cassazione il potere di una nuova comparazione del materiale probatorio quando la motivazione di merito abbia vagliato le alternative prospettate e presenti struttura logica coerente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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