Pericolo di recidiva e rilevanza del tempo trascorso dalle condotte (Cass. pen. Sez. II n. 36561 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non vanno confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose. Il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate anche quando siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente in cui il fatto illecito è maturato. Il giudizio prognostico non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione fondata su elementi concreti, desunti dall’analisi della personalità dell’indagato e dalle sue condizioni di vita. L’esigenza cautelare non si rapporta alla sola operatività dell’associazione e alla data ultima dei reati-fine, ma alla possibile commissione di delitti espressione della medesima professionalità e del medesimo inserimento nei circuiti criminali.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha parzialmente annullato il provvedimento con cui il G.i.p. di Tivoli aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di un’indagata gravemente indiziata di partecipazione a un’associazione per delinquere dedita a truffe ed estorsioni in danno di anziani. Il collegio cautelare ha confermato la gravità indiziaria e la misura per il delitto associativo, escludendola invece per i reati-fine.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della motivazione apparente in ordine all’attualità delle esigenze cautelari, della risalenza delle condotte (collocabili tra l’aprile 2022 e il marzo 2023) e dell’assenza di comportamenti sintomatici di un concreto rischio di recidiva. Ha inoltre censurato la ritenuta inidoneità dei presidi non custodiali.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Premesso che la gravità indiziaria sul delitto associativo è incontestata, il Collegio affronta il nucleo della doglianza: la dedotta irrilevanza del tempo trascorso dalle ultime manifestazioni di operatività del sodalizio.

Richiamando le argomentazioni del riesame, la sentenza valorizza la straordinaria resilienza della compagine, che, nonostante la sottoposizione agli arresti domiciliari dei congiunti dell’indagata e la perquisizione del marzo 2023 nei locali adibiti a centrale telefonica, ha proseguito senza battute d’arresto, riorganizzandosi e mantenendo le modalità operative collaudate. L’indagata, secondo la ricostruzione del provvedimento impugnato, ha messo a disposizione il proprio appartamento quale nuova base operativa, consapevole delle finalità, dietro compenso fisso e partecipazione ai proventi, fornendo assistenza logistica ai telefonisti.

Su questa base la Corte ritiene correttamente affermata la continuità del rischio di reiterazione, con richiamo ai precedenti di legittimità secondo cui l’attualità delle esigenze cautelari non si confonde con l’attualità delle condotte (Sez. II n. 9501 del 23.02.2016; Sez. II n. 38299 del 13.06.2023). La capacità autorigenerativa del sodalizio, la persistenza dei collegamenti con il circuito criminoso e la disinvolta adesione a un progetto delittuoso pienamente compreso sono indicativi di spiccata intensità del dolo e di propensione a delinquere.

Il giudizio prognostico, osserva ancora la sentenza, non esige la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione fondata su elementi concreti desunti dalla personalità dell’indagato e dalle sue condizioni di vita (Sez. II n. 47891 del 07.09.2016). L’esigenza cautelare non si rapporta alla sola data ultima dei reati-fine, ma alla possibile commissione di delitti espressione della medesima professionalità e del medesimo inserimento nei circuiti criminali (Sez. II n. 19341 del 21.12.2017).

Quanto all’adeguatezza della misura, le doglianze sono ritenute generiche e manifestamente infondate: il Tribunale ha valutato i presidi non custodiali inidonei a neutralizzare la concreta intensità del rischio, con apprezzamento insuscettibile di censura in sede di legittimità. Seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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