Pericolosità sociale: necessaria la valutazione dei parametri dell’art. 133 cod. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 21932 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pericolosità sociale, quale presupposto per l’applicazione di una misura di sicurezza, non può essere desunta dal solo rilievo del disturbo psichiatrico accertato dal perito. Il giudice ha l’obbligo di compiere una valutazione globale e attuale, calibrata sui criteri dell’art. 133 cod. pen., esaminando la condotta di vita antecedente, contemporanea e successiva al reato, le condizioni individuali, familiari e sociali, la capacità criminale e gli eventuali precedenti penali. La prognosi di pericolosità non può limitarsi a richiamare la valutazione criminologica degli esperti, ma deve verificare la persistenza del pericolo di commissione di nuovi reati. La motivazione che ometta tale verifica integra violazione degli artt. 203 e 219 cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’appello proposto nell’interesse del condannato avverso la sentenza che, in primo grado, aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata. Il condannato era stato ritenuto seminfermo di mente al momento del fatto e presentava una lunga storia di tossicodipendenza e alcol dipendenza. Il Tribunale ha fondato il giudizio di pericolosità sociale sulla relazione peritale, ritenendo necessaria una costante azione di sostegno terapeutico per evitare il discontrollo dei comportamenti.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 190, 192, 533, 535, 605 cod. proc. pen. e agli artt. 200 e ss. cod. pen., oltre che agli artt. 215, 228, 229 e 230 cod. pen. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, per il carattere processuale della censura, potenzialmente decisiva e assorbente, giudicandolo infondato. L’art. 219, primo comma, cod. pen. prevede il ricovero in casa di cura e custodia del condannato per delitto non colposo a pena diminuita per infermità psichica quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione. Il terzo comma della stessa disposizione stabilisce che, per un reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, il ricovero è ordinato quando il condannato risulti socialmente pericoloso.
Nella specie il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. ed è stato ritenuto socialmente pericoloso dal perito nominato nel processo. La Corte ritiene pertanto che possa essere destinatario della misura di sicurezza della libertà vigilata in presenza del solo presupposto della condanna per un reato per cui la legge stabilisce la pena detentiva.
Il primo motivo è invece giudicato fondato. La motivazione del Tribunale di sorveglianza in punto di pericolosità sociale non è calibrata sui criteri dell’art. 203 cod. pen., che individua la cifra qualificante della pericolosità nella probabilità che il soggetto commetta nuovi reati e ne esige l’accertamento sulla base delle circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen..
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 50164 del 16.05.2017; Sez. I n. 40808 del 14.10.2010), secondo cui la pericolosità sociale deve essere valutata autonomamente dal giudice, tenendo conto dei rilievi peritali ma anche degli altri parametri desumibili dall’art. 133 cod. pen. Il giudice che applichi una misura di sicurezza personale ha l’obbligo di motivare in ordine all’accertata e attuale pericolosità (Sez. VI n. 41677 del 30.09.2010; Sez. V n. 22193 del 20.02.2008).
Nella specie la motivazione risulta carente perché basata sul mero rilievo del disturbo psichiatrico, senza valutazione della condotta di vita antecedente, contemporanea e successiva al reato, delle condizioni individuali, familiari e sociali, della capacità criminale e della persistenza e attualità del disturbo. La prognosi di pericolosità non può limitarsi a richiamare la valutazione criminologica degli esperti, ma deve verificare le condizioni che consentono di affermare un persistente pericolo di commissione di nuovi reati. La motivazione dei giudici dell’appello si appalesa inadeguata e si traduce nella non corretta applicazione degli artt. 219 e 203 cod. pen.
La Corte accoglie il primo motivo e annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 200 c.p. – Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
- Art. 203 c.p. – Pericolosità sociale
- Art. 215 c.p. – Specie
- Art. 219 c.p. – Assegnazione a una casa di cura e di custodia
- Art. 228 c.p. – Libertà vigilata
- Art. 229 c.p. – Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata
- Art. 230 c.p. – Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata
- Art. 341-bis c.p. – Oltraggio a pubblico ufficiale
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 190 c.p.p. – Diritto alla prova
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 533 c.p.p. – Condanna dell'imputato
- Art. 535 c.p.p. – Condanna alle spese
- Art. 605 c.p.p. – Sentenza