Revoca dell’affidamento terapeutico e sindacato di legittimità sulla discrezionalità valutativa (Cass. pen. Sez. I n. 217 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova, anche nella sua declinazione per i condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti, non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni imposte, ma richiede una valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza circa l’incompatibilità della condotta con la prosecuzione della prova. Detta valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo attraverso il controllo della logicità e dell’adeguatezza della motivazione del provvedimento di revoca. La prescrizione di non frequentare bar o spacci di bevande alcoliche ha carattere assoluto e prescinde sia dal contenuto della consumazione, sia dall’ingresso fisico nel locale.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva revocato, con decorrenza ex nunc, l’affidamento in prova in casi particolari concesso al condannato con precedente ordinanza, concedendo al contempo la detenzione domiciliare stante la pena residua inferiore ai due anni.
Il provvedimento di revoca si fondava su plurimi elementi: la segnalazione per attività di parcheggiatore abusivo svolta in modo molesto, la frequentazione di un bar in violazione delle prescrizioni, la positività a cannabinoidi e alcol in un test effettuato dal Ser.D. e l’assenza di una regolare attività lavorativa. Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando il travisamento delle segnalazioni e della relazione sanitaria, nonché l’illegittima imputazione della mancata ricerca di un’occupazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha inquadrato la questione nell’ambito dell’art. 47, comma 11, l. n. 354/1975, richiamato per l’ordinamento penitenziario dell’art. 94, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, che subordina la revoca a due requisiti: una violazione commessa dal condannato e la sua incompatibilità con la prosecuzione della prova. Richiamando i precedenti delle Sez. I n. 13376 del 2019 e Sez. I n. 27711 del 2013, la Corte ha ribadito che il giudizio di incompatibilità è connotato da discrezionalità e che il sindacato di legittimità è limitato alla logicità e all’adeguatezza della motivazione.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza non manifestamente illogica, avendo questa tratto da dati oggettivi l’incompatibilità delle violazioni con il progetto di affidamento. Quanto alla frequentazione del bar, la deduzione del ricorrente di aver consumato solo un caffè è stata giudicata manifestamente infondata, poiché il divieto prescinde dal contenuto della consumazione; parimenti inconferente è risultata l’osservazione che il bancone si trovasse sulla pubblica via, atteso che la prescrizione non impone un divieto di ingresso fisico nel locale.
Quanto all’uso di sostanze, la Corte ha rilevato come la relazione dell’A.S.L. testimoniasse una “frequente positività” a alcol e cannabinoidi, smentendo l’assunto difensivo di un significativo ridimensionamento del consumo. Ha infine reputato inammissibile la doglianza relativa alla mancata attività lavorativa, evidenziando che il Tribunale non aveva contestato al condannato di non aver trovato un impiego, ma aveva tratto dalla mancanza di un lavoro lecito elementi per ritenere che si mantenesse con attività illecite, come emergente anche dalla relazione dell’U.E.P.E.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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