Proposta di perimetrazione del parco naturale priva di efficacia lesiva (TAR Lombardia n. 497 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui l’ente territoriale approva la proposta di perimetrazione di un parco naturale, nell’ambito del procedimento di istituzione, esprime un potere di natura propositiva e non è autonomamente lesiva. L’individuazione del perimetro e l’istituzione del parco spettano alla successiva legge regionale, avente natura di legge-provvedimento. Nelle more di tale approvazione non operano norme di salvaguardia immediatamente applicabili, né il divieto di caccia previsto per i parchi naturali regionali. Gli eventuali vizi del procedimento amministrativo si riverberano in profili di illegittimità costituzionale della fonte primaria, deducibili mediante impugnazione degli atti applicativi. È pertanto inammissibile il ricorso che censuri direttamente la proposta perimetrale, risolvendosi altrimenti in una controversia meramente ipotetica.

Il Fatto

La Città Metropolitana di Milano approvava con delibera del Consiglio Metropolitano la proposta di perimetro per l’istituzione di un Parco Naturale nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano, ai sensi della legge n. 394/1991 e della legge regionale n. 86/1983. Le Federazioni venatorie ricorrenti impugnavano tale delibera, unitamente alla relazione tecnica del Direttore ad interim, davanti al TAR Lombardia.

Le ricorrenti lamentavano la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, il difetto di istruttoria, la riduzione degli spazi per la gestione programmata della caccia e la lesione dei principi europei di proporzionalità e adeguatezza. La resistente eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di efficacia lesiva del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dallo scrutinio del merito, accogliendo l’eccezione preliminare. La delibera impugnata costituisce una mera proposta di perimetrazione dei confini del Parco Naturale, destinata a essere eventualmente e successivamente approvata dalla Regione Lombardia. In base all’art. 22, comma 1, lett. a), della legge n. 394/1991, la Città Metropolitana ha esercitato un potere di natura propositiva; la vera individuazione del perimetro dovrà semmai avvenire con successiva legge regionale, come previsto dall’art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983.

Il Collegio ha richiamato i pareri del Consiglio di Stato resi sui ricorsi straordinari avverso il medesimo provvedimento, secondo cui la delibera “si colloca nella fase prodromica all’approvazione della Legge, che andrà ad istituire il Parco e a delimitarne i confini”. Quanto alla dedotta incompatibilità con l’attività venatoria, le stesse ricorrenti avevano prodotto un documento da cui risultava che sulle aree incluse nel nuovo perimetro “verrà imposto il divieto di caccia”, divieto allo stato non sussistente, in coerenza con l’art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991, che vieta la caccia nei parchi naturali regionali il cui procedimento istitutivo è ancora in itinere.

Il Collegio ha inoltre escluso che la legge regionale n. 86/1983 preveda norme di salvaguardia immediatamente applicabili nelle aree interessate, né le ricorrenti avevano indicato diverse disposizioni da cui tali effetti derivassero. Quanto al preteso vuoto di tutela, la legge regionale istitutiva del parco ha natura di legge-provvedimento: gli eventuali vizi propri del procedimento amministrativo che la precede si riverberano in profili di illegittimità costituzionale della fonte primaria.

Le parti interessate potranno quindi aggredire gli atti applicativi, per denunciare l’illegittimità costituzionale della legge, oppure contestare direttamente la legge-provvedimento avanti al giudice comune affinché questi rimetta la questione alla Corte costituzionale. Ammettere l’impugnabilità degli atti censurati equivarrebbe a definire una controversia meramente ipotetica, poiché l’approvazione della legge regionale costituisce prerogativa discrezionale del Consiglio regionale e non obbligo certo nei tempi e nei modi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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