Immediatezza della contestazione disciplinare e sindacato sulla sanzione pecuniaria (TAR Lazio n. 97 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare non si rapporta alla data del fatto storico, bensì a quella in cui l’amministrazione ne ha avuto conoscenza, dovendosi valutare la tempestività in senso relativo, con riguardo alla complessità degli accertamenti preliminari e alla necessità di acquisire atti coperti da riservatezza. Il termine di avvio del procedimento non è prestabilito e vincolante, ma costituisce un limite ragionevole e non dilatorio, la cui congruità va commisurata alle peculiarità del caso concreto. Il provvedimento disciplinare è motivato per relationem agli atti del procedimento quando l’incolpato li abbia conosciuti e abbia potuto replicare con osservazioni analitiche. La scelta del quantum della sanzione pecuniaria è sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti abnorme o illogica in rapporto alle risultanze dell’istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, impugna il decreto con cui il Questore gli ha inflitto la pena pecuniaria pari a 5/30 dello stipendio per un mese. La contestazione di addebito gli era stata notificata l’11 giugno 2015 e riguardava due condotte: essersi adoperato perché l’esito delle informazioni relative a una richiesta di trasferimento ex legge n. 104/1992 gli fosse favorevole, e aver messo a disposizione la propria abitazione a un collega perché vi spostasse fittiziamente la residenza.

Il ricorrente deduce la tardività della contestazione, la genericità della stessa e la sproporzione della sanzione. L’amministrazione si costituisce depositando la relazione e la memoria difensiva. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2024, assente la parte, il ricorso è trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione istruttoria. Il Commissariato aveva avviato nel 2009 indagini in materia di stupefacenti, dalle quali erano emersi elementi a carico di alcuni dipendenti; le intercettazioni confluivano in un procedimento penale nel cui contesto venivano accertate condotte di rilevanza disciplinare, benché il ricorrente non risultasse indagato. Solo il 4 febbraio 2015 la Procura autorizzava l’estrazione e l’utilizzo in sede amministrativa degli atti e dei file audio.

Su questa base il TAR ritiene infondata la prima censura. Il principio di immediatezza va rapportato al momento della conoscenza dei fatti da parte dell’autorità procedente, non a quello della loro commissione. L’art. 103, comma 2, d.P.R. n. 3 del 1957 impone di provvedere «subito» alla contestazione, ma con ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 4608 del 2022, n. 5546 del 2014, n. 5672 del 2012, n. 4535 del 2003, n. 2119 del 2015, n. 6785 del 2023) conforta la lettura relativa del requisito, volto a contemperare l’esigenza istruttoria dell’amministrazione con il diritto di difesa dell’incolpato.

Nel caso concreto, essendo incontestata l’autorizzazione della Procura del 4 febbraio 2015, la contestazione notificata l’11 giugno 2015 risulta conforme ai principi richiamati. Il ricorrente, peraltro, ha solo genericamente allegato la compromissione delle proprie esigenze difensive, senza specificarla né comprovarla. Anche la conclusione del procedimento, avvenuta il 16 settembre 2015, è ritenuta tempestiva.

Il secondo motivo è respinto perché il provvedimento è motivato per relationem agli atti del procedimento, che il ricorrente ha conosciuto e sui quali ha presentato osservazioni analitiche. Dalle conversazioni telefoniche emerge un sistema di scambio di favori tra appartenenti al commissariato, con tentativi di pressione su colleghi ritenuti debitori di favori; il ricorrente, inoltre, ha messo a disposizione un immobile di fatto da lui occupato per farvi risultare fittiziamente la residenza del collega. Non risulta depositata la documentazione sui favorevoli accertamenti della Polizia Locale invocata in ricorso.

Quanto alla sproporzione, l’art. 4 d.P.R. n. 737 del 1981 prevede la pena pecuniaria per ogni comportamento non conforme al decoro delle funzioni. La valutazione dell’amministrazione sul quantum è sindacabile solo se abnorme o illogica (Cons. Stato n. 9756 del 2022 e sez. I del 2024), e tale evenienza non ricorre. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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