Oblazione e confine tra ristrutturazione e nuova costruzione (TAR Marche n. 809 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quasi integrale demolizione di un fabbricato, con conservazione di tronconi di muratura non significativi rispetto alla sagoma originaria e non accorpati alla nuova struttura, integra un intervento in totale difformità rispetto al titolo che prescriveva la conservazione delle porzioni necessarie a ricondurre l’opera alla ristrutturazione edilizia. Il rilascio della concessione in sanatoria è pertanto legittimamente subordinato al pagamento dell’oblazione pari al doppio del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 13, comma 3, l. 28 febbraio 1985 n. 47. Il criterio discretivo tra demolizione e ricostruzione e nuova costruzione risiede nell’assenza di variazioni di volume, altezza e sagoma; in mancanza di tali condizioni l’intervento è equiparabile a nuova costruzione. La sopravvenuta presentazione della domanda di sanatoria e il pagamento dell’oblazione non rendono improcedibile il ricorso avverso la richiesta di oblazione, permanendo l’interesse alla restituzione delle somme in caso di annullamento.

Il Fatto

Il Comune di Pesaro rilasciava un permesso di costruire per la ristrutturazione di due fabbricati già adibiti a scuola professionale, con cambio di destinazione d’uso e frazionamento in unità abitative. Il titolo conteneva prescrizioni speciali volte a salvaguardare le porzioni del fabbricato “B” non oggetto di demolizione, proprio per ricondurre l’intervento alla ristrutturazione edilizia ed evitare la demolizione totale con successiva ricostruzione.

Nel corso dei lavori la polizia municipale accertava la quasi integrale demolizione del fabbricato e la sospensione dei lavori veniva disposta con ordinanza. La società presentava una denuncia di inizio attività in variante e impugnava gli atti relativi; quel ricorso era poi dichiarato improcedibile per carenza di interesse. Seguiva una domanda di sanatoria, conclusa con il rilascio di un permesso in sanatoria. La società impugnava quindi la richiesta di oblazione pari al doppio del contributo di costruzione, deducendo violazione delle norme sul contributo e sulla nozione di ristrutturazione, nonché eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune, secondo cui la mancata impugnazione dei permessi successivi avrebbe reso inutile la decisione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR osserva che l’improcedibilità presuppone sopravvenienze che rendano priva di qualsiasi utilità la pronuncia: la presentazione cautelativa della domanda di sanatoria non preclude l’interesse, perché in caso di annullamento il ricorrente avrebbe titolo alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione, senza travolgimento degli atti successivi.

Nel merito il ricorso è infondato. L’ordinanza di sospensione si fondava sulla relazione degli agenti, che documentava la quasi integrale demolizione del fabbricato “B”, con tronconi di muratura non significativi e non inclusi nella nuova struttura. Tale accertamento non risulta efficacemente contestato, tanto più che il ricorso verte esclusivamente sulla successiva richiesta di oblazione.

Il Tribunale richiama quindi l’orientamento per cui non può essere ricompresa tra gli interventi assoggettati a concessione gratuita una ristrutturazione pesante, se non addirittura una nuova costruzione, realizzata demolendo l’edificio preesistente ed edificando un organismo nuovo e diverso: in tal caso il rilascio della concessione in sanatoria è correttamente subordinato al pagamento dell’oblazione pari al doppio del contributo, secondo l’art. 13, comma 3, l. n. 47/1985.

Il criterio discretivo tra demolizione e ricostruzione e nuova costruzione è individuato nell’assenza di variazioni di volume, altezza o sagoma. L’ampliamento della categoria operato dal d.lgs. n. 301 del 2002 non elimina l’esigenza di conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente: la ristrutturazione resta tale solo se le modifiche planivolumetriche sono di portata limitata e riconducibili all’organismo originario. L’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, all’epoca vigente, richiedeva il permesso per gli interventi comportanti modifica di volume, sagoma, prospetti o superfici, e nel caso concreto la modifica dei prospetti era dichiarata nella stessa domanda di sanatoria. Mancando ogni prova della conservazione delle linee fondamentali, il provvedimento impugnato non presenta vizi di eccesso di potere o difetto di motivazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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