Il permesso di costruire non può avere durata limitata nel tempo (Cons. Stato n. 4852 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nessuna norma dell’ordinamento consente di rilasciare un permesso di costruire per realizzare interventi ad tempus. Il titolo abilitativo è irrevocabile e il solo termine previsto riguarda l’inizio e l’ultimazione dei lavori, non la permanenza dell’opera. Una volta completate nel triennio, le opere sono legittimate sine die. Il termine quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica attiene all’esecuzione dei progettati lavori, non alla legittimazione temporale del manufatto. È illegittima la prescrizione che imponga la temporaneità dell’installazione al dichiarato fine di favorire la delocalizzazione dell’impianto, esulando dai poteri dell’amministrazione.
Il Fatto
La società appellante, titolare di uno stabilimento industriale nel Comune di Assisi, otteneva un permesso di costruire per due silos di stoccaggio funzionali al ciclo produttivo. A seguito di un parere della Soprintendenza, il Comune rilasciava la determinazione autorizzando il mantenimento dei manufatti per un periodo di cinque anni, recependo la prescrizione di temporaneità dell’installazione.
La società impugnava davanti al TAR Umbria il provvedimento e il parere, deducendo l’assenza di ogni base normativa per una legittimazione a termine. Il primo giudice respingeva il ricorso, ritenendo la portata contingente del titolo coerente con le previsioni del P.R.G. e con la tutela paesaggistica. La società proponeva appello, non investendo il capo relativo ai motivi aggiunti sulla richiesta di delocalizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello e individua il nodo nella compatibilità tra il modello legale tipizzato dal d.P.R. n. 380/2001 e l’apposizione di un termine di durata al titolo edilizio. L’art. 11 qualifica il permesso come irrevocabile; l’art. 15, comma 4 disciplina la decadenza per contrastanti previsioni urbanistiche, riferendosi ai lavori non ancora completati e non alla permanenza dell’opera.
La Corte rileva che la conformità urbanistica dell’intervento non è contestata. L’area è classificata dal P.R.G.-P.O. come ambito da ripianificare, ma l’art. 3.6.2., comma 8, delle N.T.A. fa salva, nelle more, l’applicazione della disciplina previgente per le attività produttive in esercizio; il comma 5 richiama espressamente le opere di cui all’art. 158 della l.r. Umbria n. 1/2015, tra cui i silos di stoccaggio. In presenza di conformità, l’amministrazione è tenuta al rilascio secondo lo schema legale, che non contempla condizioni ulteriori rispetto ai termini di inizio e fine lavori. L’unica ipotesi di inibizione temporanea dello ius aedificandi è quella delle misure di salvaguardia.
Quanto al secondo argomento del Comune, secondo cui l’approvazione del nuovo P.R.G. imporrebbe l’annullamento in autotutela e la demolizione, la Corte lo dichiara privo di base legale. Il d.P.R. n. 380/2001 prevede la demolizione solo per opere difformi dal titolo o realizzate senza di esso. Gli strumenti urbanistici disciplinano la futura trasformazione del territorio e non incidono sulle opere già eseguite in conformità alla disciplina previgente, che conservano la loro destinazione (Cons. Stato, sez. V, n. 176 del 1997).
Analogo vizio affligge il parere della Soprintendenza: esso non valuta la compatibilità paesaggistica delle opere in progetto, ma dell’impianto esistente, subordinando il favorevole all’esplicitazione della temporaneità. La Corte esclude che il termine quinquennale dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 legittimi l’opera solo a termine, riguardando l’esecuzione dei lavori. Infine, la figura della concessione edilizia in precario non trova riscontro: se l’opera è davvero precaria non è soggetta a permesso, mentre qui si tratta di manufatti destinati a esigenze permanenti (Cons. Stato, sez. IV, n. 10444 del 2024).
L’appello è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati per quanto di ragione e condanna solidale del Comune e del Ministero alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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