Condono edilizio e silenzio assenso: serve la prova dei requisiti di ammissibilità (TAR Toscana n. 767 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso in materia di condono edilizio non si forma per il solo inutile decorso del termine previsto per la pronuncia espressa dell’amministrazione comunale e per l’adempimento degli oneri documentali ed economici. Occorre altresì la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai quali è subordinata l’ammissibilità del condono. Il titolo abilitativo tacito può pertanto formarsi solo ove la domanda sia conforme al modello legale e sia idonea a comprovare il ricorrere di tutte le condizioni per il suo accoglimento. Il diniego di sanatoria è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’amministrazione qualifica come nuova costruzione un immobile che, secondo la documentazione tecnica, è stato conservato con interventi sulla copertura e sulle tamponature, senza aumento del volume abitabile. La mancata costituzione dell’amministrazione intimata consente di porre a base della decisione il principio di non contestazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Comune di Cantagallo una domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994. Dopo la presentazione dell’istanza e il pagamento dell’oblazione, l’amministrazione ha richiesto documentazione integrativa: estratto con individuazione dell’immobile, nulla osta per il vincolo idrogeologico, certificato di idoneità statica e attestazione di avvenuta denuncia. Il ricorrente ha depositato nel tempo il certificato di idoneità statica e la documentazione relativa all’accatastamento.

Dopo la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento e la produzione di osservazioni, il Comune ha negato la sanatoria sul presupposto della avvenuta demolizione dell’edificio oggetto di condono e della sua ricostruzione con maggiori dimensioni e consistenza, in contrasto con le norme tecniche del Regolamento Edilizio. Il ricorrente ha impugnato il diniego e chiesto l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa alla formazione tacita del titolo abilitativo. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n. 5742 del 12 giugno 2023, il Tribunale ribadisce che il silenzio assenso in materia di condono non scaturisce dal mero decorso del termine. È necessaria la dimostrazione della sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità, poiché solo una domanda conforme al modello legale può produrre il titolo tacito. La domanda di accertamento è pertanto respinta.

Il Tribunale passa poi ai motivi connessi, che investono la motivazione del diniego e la correttezza dell’istruttoria. Dalla documentazione tecnica prodotta non risulta che l’immobile sia stato demolito per costruire un fabbricato diverso. Il manufatto è stato mantenuto, con la posa di una nuova copertura e l’aggiunta di tamponature esterne, che hanno incrementato lo spessore delle pareti perimetrali ma non il volume abitabile. L’amministrazione ha invece considerato l’immobile esistente come un edificio nuovo.

Su questo punto il Collegio valorizza la mancata costituzione del Comune. Secondo il principio di non contestazione, richiamato con TAR Toscana, Sez. II, sent. 28 dicembre 2023, n. 1245 e TAR Lazio, Latina, Sez. I, sent. 16 marzo 2018, n. 122, la mancata contestazione dei motivi di ricorso consente di ritenere che l’amministrazione non abbia argomenti utili da opporre. La circostanza dedotta dal ricorrente può quindi essere posta a base della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.

Ne deriva il giudizio di inadeguatezza dell’istruttoria compiuta dal Comune. Il diniego è illegittimo sotto questo profilo e viene annullato, con rinvio all’amministrazione per il riesame dell’istanza. Il Comune dovrà rinnovare l’istruttoria alla luce dell’elemento valorizzato dall’istante nel corso del giudizio. L’accoglimento è solo parziale e la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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