Annullamento del condono edilizio per difetto di motivazione e travisamento dei fatti (Cons. Stato n. 384 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di una concessione edilizia in sanatoria è illegittimo per difetto di motivazione e travisamento dei fatti quando si fonda sull’unico presupposto dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale di condanna. Il Comune, che conosceva la domanda di condono e l’avvenuto pagamento degli oneri, non può ignorare il titolo in sanatoria poi rilasciato e deve dare conto dell’attuale e concreto interesse pubblico al ripristino della legalità. Qualora il titolo edilizio sia annullato, la sanzione applicabile è quella dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001, di natura meramente pecuniaria, e non quella demolitoria e acquisitiva dell’art. 31. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale presuppone la notificazione dell’ordine di demolizione a tutti i comproprietari, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde della procedura sanzionatoria.
Il Fatto
Il comproprietario di un terreno presenta nel 2004 domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32, legge 24 novembre 2003, n. 326, per un ampliamento di un preesistente capannone. Nel 2005 il Tribunale lo condanna per il reato di cui all’art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, con ordine di demolizione, assolvendo l’altra comproprietaria. Nel 2007 il Comune rilascia la concessione in sanatoria. Nel 2013 l’Amministrazione avvia l’autotutela, notificando l’atto al solo condannato, e nel 2020 annulla la sanatoria. Nel 2021 notifica il decreto di acquisizione al patrimonio comunale, esteso anche a immobili coperti da una precedente sanatoria mai annullata.
I comproprietari impugnano dinanzi al TAR Campania, che accoglie ricorso e motivi aggiunti annullando l’annullamento in autotutela, il decreto di acquisizione e la delibera della Commissione straordinaria. Il Comune appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, relativo alla tardività dell’impugnazione della comproprietaria, osserva che costei ha avuto piena conoscenza degli atti solo con la notifica a mani del decreto di acquisizione del 15.7.2021, non avendo mai ricevuto notifica della comunicazione di avvio, dell’annullamento, dell’ordinanza di demolizione né del verbale di inottemperanza, in violazione dei commi 2 e 4 dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Tra i due comproprietari non sussiste conflitto di interessi, essendo identiche le posizioni sostanziali e processuali.
Nel merito, la Corte conferma il travisamento della realtà fattuale. L’annullamento del 2020 si fonda sull’unico presupposto della sentenza penale, che a sua volta aveva dato atto della presentazione della domanda di sanatoria non prodotta. Il Comune, tuttavia, conosceva la domanda e i versamenti, e aveva rilasciato la sanatoria due anni dopo la condanna. La motivazione appare quindi non congrua e non illustra le esigenze di tutela dell’interesse pubblico.
Quanto all’affidamento del privato, la Corte ribadisce che la risalenza dell’abuso e il titolo rilasciato costituiscono parametri oggettivi: il lungo periodo di inattività impone al Comune di motivare sull’attuale interesse pubblico al ripristino. Rileva inoltre che l’ordine di demolizione penale può essere revocato quando risulti incompatibile con provvedimenti amministrativi che abbiano sanato l’abusività.
Sul decreto di acquisizione, il Collegio conferma che esso è viziato perché notificato alla sola comproprietaria ignara della procedura, in contrasto con l’art. 31, commi 2 e 4, e perché riferito anche a immobili privi di presupposto ordine di demolizione, non essendo ammessi annullamento o revoca impliciti. Richiama Cons. Stato n. 2898 del 2023: l’acquisizione esige la notifica dell’ordine di demolizione a tutti i comproprietari.
Infine, quanto alla non corretta applicazione dell’art. 31 anziché dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001, il Comune ha applicato la disciplina demolitoria e acquisitiva a un’ipotesi di annullamento del titolo edilizio, cui corrisponde una mera sanzione pecuniaria a tutela dell’affidamento (Cons. Stato n. 7413 del 2025). Il nono motivo è infondato, travolgendo l’annullamento del decreto quello derivato della delibera.
Nota della Redazione
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