La IDA omnicomprensiva assorbe il canone di superficie nel potere tariffario dell’ATO (TAR Toscana n. 555 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia della gestione integrata dei rifiuti urbani la determinazione della indennità di disagio ambientale costituisce esercizio di un potere pubblicistico dell’Autorità d’ambito, quale componente del sistema tariffario. Tale indennità ha vincolo di scopo e carattere omnicomprensivo: essa copre gli oneri accessori connessi all’uso del territorio, ivi compreso il canone per il diritto di superficie vantato dal Comune proprietario dell’area. Le clausole convenzionali che rinviano al Piano Industriale non frappongono un limite civilistico idoneo a invalidare l’atto amministrativo. Restano estranee alla giurisdizione amministrativa le sole controversie di contenuto meramente patrimoniale su indennità, canoni e corrispettivi, non quelle che coinvolgono l’esercizio di poteri discrezionali nella loro determinazione.

Il Fatto

Il Comune ricorrente è proprietario di un’area su cui insiste un impianto di ambito per la selezione e il trattamento dei rifiuti urbani, gestito da un concessionario individuato con gara dall’Autorità d’ambito. La convenzione del 2005 prevedeva un importo unitario di euro 12/ton a titolo di indennità di localizzazione e canone per il diritto di superficie; il rapporto superficiario fu poi formalizzato con atto del 2008, integrato nel 2012.

Ritenendo che il concessionario non avesse mai versato quanto dovuto, il Comune ha agito in sede civile. L’Autorità, con la delibera n. 2/2022, ha confermato l’importo di euro 5/ton a titolo di IDA, stabilendo che esso assorbe ogni spettanza per il diritto di superficie. Il Comune ha impugnato tale delibera e gli atti presupposti, tra cui la delibera n. 22/2010.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delinea anzitutto il perimetro della giurisdizione. Le doglianze attengono alla quantificazione di un credito di origine contrattuale, ma l’art. 133, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. amm. esclude dalla giurisdizione esclusiva le controversie su indennità, canoni e corrispettivi, salvo che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali. Il ricorso è quindi esaminato nella parte in cui lamenta il cattivo uso del potere amministrativo nella determinazione di una posta che concorre alla tariffa.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: gli artt. 198, 200 e 201 del d.lgs. n. 152/2006 e la LRT n. 69/2011 demandano all’ATO la determinazione e modulazione della tariffa secondo il metodo normalizzato. Richiamando la propria precedente pronuncia, il Collegio conferma che l’IDA ha un vincolo di scopo, essendo rivolta a coprire le spese per le opere di mitigazione del disagio, e rientra tra i costi accessori dell’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006. In tale nozione può essere incluso anche il diritto di superficie, volto a compensare la cessione temporanea dell’area.

Quanto al merito, il Collegio rileva che il PIRU del 2005 e la delibera n. 22/2010 — non impugnati a suo tempo — qualificano l’IDA come voce specifica e aggiuntiva della tariffa, determinata in proporzione ai flussi e al grado di impatto. Gli atti assembleari successivi, votati anche dal Comune, non hanno mai fatto parola del diritto di superficie, e il Comune, quando ha potuto determinare autonomamente l’indennità, non ha mai previsto importi a titolo di canone superficiario: profilo che lascia intravedere una acquiescenza e l’inammissibilità delle censure.

Nel merito, il Collegio esclude la violazione dei principi di correttezza e buona fede dell’art. 1 della legge n. 241/1990. L’art. 45.3 della convenzione fa salve le successive risultanze del Piano Industriale; l’art. 46 rinvia alla medesima disposizione, e il contratto del 2008 richiama anch’esso tale fonte. La quantificazione a fini fiscali non è criterio interpretativo della volontà negoziale. Il contratto di servizio del 2013 conferma che l’IDA ricomprende gli eventuali canoni per il diritto di superficie.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione dei peculiari fatti di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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