Permesso lungo periodo e pregressi titoli per assistenza minore: riesame obbligatorio (C.G.A.R.S. n. 524 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi su una considerazione atomistica dei singoli periodi di validità dei permessi per assistenza minore rilasciati ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, dovendosi valutare il periodo complessivo di efficacia prorogata. Resta fermo il requisito del soggiorno legale quinquennale precedente la richiesta, che l’Amministrazione è tenuta a verificare in concreto unitamente all’effettiva intenzione di insediamento stabile. Il permesso per assistenza minore non rientra tra le cause ostative tassative di cui all’art. 9, comma 3, del TUI, né la sua originaria precarietà preclude la stabilizzazione quando l’integrazione sociale e familiare risulti consolidata. L’annullamento del diniego non esaurisce il procedimento: l’Amministrazione conserva il potere di riesaminare l’istanza e di valutare le ragioni di pubblica sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino albanese, era titolare di permessi di soggiorno per assistenza minore più volte rinnovati con decreti del Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. Il 17 febbraio 2020 chiedeva il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo previsto dall’art. 9 del TUI; la Questura negava con decreto del 22 gennaio 2021, rilevando che l’ultimo titolo aveva validità biennale e che i permessi costituivano atti autonomi, rilasciati in periodi di carenza di valido titolo di soggiorno.
Il TAR Sicilia accoglieva il ricorso, compensando le spese. Il Ministero dell’interno e la Questura appellavano, sostenendo la lettura rigorosa del requisito: possesso di un permesso in corso di validità da almeno cinque anni continuativi, non cumulo di titoli. Il ricorrente resisteva chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, a partire dalla Sez. III n. 1909 del 2015, secondo cui il permesso per assistenza minore non figura tra i casi di inapplicabilità dell’art. 9, comma 1, del TUI elencati al comma 3, né è sussumibile sotto la lett. d), non essendo consentita l’estensione analogica delle cause di esclusione poste in via di eccezione.
Assume rilievo centrale il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1707/2016, che il Collegio dichiara di condividere e al quale intende dare continuità. Il parere chiarisce che non è possibile rilasciare il permesso UE in assenza della dimostrazione del soggiorno legale nel quinquennio precedente la richiesta; maturato tale requisito, l’Amministrazione deve verificare l’effettiva intenzione di insediamento stabile. In presenza di un permesso per assistenza minore prorogato più volte e rilasciato per un periodo complessivo di almeno cinque anni, il diniego è ammesso soltanto ove emergano circostanze idonee a dimostrare l’assenza di tale intenzione, con onere motivazionale a carico dell’Amministrazione.
Il Collegio applica il principio al caso concreto: il diniego impugnato non sfugge alle censure del TAR, perché si è limitato a una lettura atomistica dei singoli periodi di validità. Tuttavia l’Amministrazione non può essere privata della valutazione posta a tutela delle ragioni di pubblica sicurezza richiamate dagli appellanti.
L’appello è quindi accolto in parte, con riforma parziale della sentenza: resta fermo l’annullamento del diniego, ma senza pregiudizio per l’esito del procedimento, che deve essere riesaminato dall’Amministrazione nei sensi indicati. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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