Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza al giudicato (TAR Puglia n. 861 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il perdurante inadempimento dell’amministrazione all’ordine di esecuzione del giudicato, nonostante il decorso del termine assegnato con la sentenza di ottemperanza, legittima l’accoglimento dell’incidente di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il commissario, nel termine fissato dal giudice, provvede all’adozione dei provvedimenti consequenziali secondo le prescrizioni contenute nelle pronunce da eseguire. La soccombenza nell’incidente giustifica la condanna dell’ente inadempiente alle spese della fase esecutiva, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Il Fatto
Con una sentenza del 4 gennaio 2022 questa Sezione accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento con cui il Responsabile S.U.A.P. comunale aveva rigettato l’istanza/S.C.I.A. presentata dal ricorrente per l’apertura di un’attività. Formatosi il giudicato, il ricorrente proponeva giudizio di ottemperanza: con sentenza n. -OMISSIS- del 21 marzo 2024 il TAR ordinava al Comune di provvedere, entro trenta giorni, alla valutazione del titolo prodotto e alla conseguente concessione dell’autorizzazione, condannandolo alle spese.
Nonostante la notifica della sentenza di ottemperanza e il decorso del termine, l’amministrazione non adottava alcun provvedimento. Il ricorrente notificava allora, il 30 aprile 2024, l’istanza di nomina di un commissario ad acta; il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’ammissibilità e la fondatezza dell’incidente di esecuzione. L’istanza risulta ritualmente notificata alla controparte il 30 aprile 2024 e tempestivamente depositata in pari data, a fronte di una sentenza di ottemperanza notificata a mezzo p.e.c. e di un termine di trenta giorni ormai decorso senza esito.
Il Tribunale accerta che, dopo la notifica della sentenza di ottemperanza, non è stato adottato alcun concreto provvedimento utile a dare esecuzione all’ordine giudiziale in essa contenuto. Sussiste quindi la lamentata inottemperanza al giudicato, già accertato in sede di ottemperanza e rimasto privo di seguito esecutivo.
Accertato l’inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Dirigente del S.U.A.P. del Comune di Tricase o suo delegato, con il compito di dare esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, al giudicato formatosi sulla sentenza del 4 gennaio 2022 e alla conseguente sentenza di ottemperanza del 21 marzo 2024, nei sensi ivi indicati.
Quanto alle spese della fase esecutiva, seguendo la soccombenza ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., il Tribunale le pone a carico del Comune di Specchia, liquidandole in complessivi € 700,00 oltre gli accessori di legge.
Nota della Redazione
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