Permesso di soggiorno per attesa occupazione solo con rapporto di lavoro instaurato (Cons. Stato n. 4678 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro subordinato si sia effettivamente instaurato e sia poi cessato per causa non imputabile al lavoratore. Il rifiuto del datore di lavoro di perfezionare l’assunzione, pur se estraneo alla volontà dello straniero, non integra il presupposto normativo del titolo di soggiorno. L’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 non consentono il rilascio del permesso quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro. La tutela dello straniero resta affidata all’indennità prevista dall’art. 24-bis, comma 14, d.lgs. n. 286/1998, che opera sul piano dei rapporti interprivati e non incide sul procedimento amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, era entrato in Italia con regolare visto per lavoro stagionale. Non aveva potuto perfezionare il titolo di soggiorno perché il datore di lavoro aveva rifiutato l’assunzione. Ha quindi chiesto il permesso di soggiorno per attesa occupazione, che gli è stato negato.

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, rilevando che il titolo stagionale è rilasciato per l’assunzione presso uno specifico datore e resta condizionato all’esecuzione di quel contratto. La mancata instaurazione del rapporto e l’assenza di attività lavorativa per almeno tre mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, non consentono il rilascio del titolo propedeutico. Lo straniero ha proposto appello, lamentando anche la violazione delle garanzie partecipative e dei diritti fondamentali.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara tardivo il deposito documentale dell’Amministrazione del 4 aprile 2025, rispetto all’udienza del 10 aprile, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.. Il deposito non era assistito da alcuna memoria illustrativa che ne spiegasse la necessità. Depositare documenti a pochi giorni dall’udienza viola il contraddittorio, perché non consente alla controparte di verificarne contenuto e novità. In difetto di spiegazioni, non spetta al Collegio accertare utilità e contenuto degli atti.

Nel merito, l’appello è manifestamente infondato. Il provvedimento di diniego risulta immune dai vizi denunciati. L’unica possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, come affermato dalla Sezione III n. 3158/2025.

Nella specie, per motivi estranei alla volontà dell’appellante, un contratto di lavoro dipendente non si è mai concluso. La ricostruzione del TAR è quindi in linea con la giurisprudenza della Sezione, dalla quale il Collegio non vede ragione di discostarsi. L’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 limita l’applicazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 al solo caso di cessazione del rapporto e non contempla il diverso caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (Cons. Stato, Sez. III, n. 1589/2025).

Il Collegio richiama inoltre il principio per cui la possibilità di rilascio del permesso presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (Cons. Stato, Sez. III, nn. 2403/2025, 399/2025, 7245/2022, 4151/2021, 4237/2018). La statuizione di primo grado è dunque pienamente condivisibile e coerente con il paradigma normativo.

Quanto ai profili partecipativi, il Collegio ritiene esaurita la vicenda entro il perimetro dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono ritenuti non rilevanti e inidonei a fondare una diversa conclusione. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese. È respinto anche il reclamo avverso la mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stante la manifesta infondatezza dell’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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