Autorizzazione unica e pubblica utilità dell’opera eolica: occupazione d’urgenza legittima (TAR Sardegna n. 378 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione unica rilasciata per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da fonti rinnovabili determina, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387/2003, la pubblica utilità e l’indifferibilità e urgenza delle opere autorizzate, costituendo atto di approvazione del progetto definitivo. Il decreto di occupazione d’urgenza emesso ai sensi dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001 costituisce conseguenza meramente esecutiva di tale approvazione e non richiede una comunicazione ad hoc, essendo sufficiente l’informazione già data all’interessato nell’ambito del più generale procedimento espropriativo. La partecipazione del soggetto inciso alla conferenza di servizi, con parere favorevole al progetto, preclude la successiva contestazione del difetto di presupposti ablatori. L’onere probatorio del rischio di interferenza con impianti di telecomunicazione non è assolto da una perizia che ne affermi la sola astrattezza teorica.
Il Fatto
La ricorrente, fornitrice del servizio pubblico di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 259/2003, gestisce una stazione radio costiera marittima nel Comune di Porto Torres. La controinteressata ha ottenuto dalla Regione l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico da 29,4 MW, con richiesta di attivazione della procedura espropriativa. La ricorrente, destinataria dell’avviso di avvio del procedimento e convocata alla conferenza di servizi, ha espresso parere positivo con riserva di spostamento delle parti eventualmente interferenti.
Dopo il rilascio dell’autorizzazione, la controinteressata ha comunicato l’approvazione del progetto definitivo; la ricorrente ha rappresentato potenziali rischi di interferenza degli aerogeneratori con i propri impianti. Notificato il decreto di occupazione d’urgenza, l’impianto è stato costruito e completato. La ricorrente ha impugnato il decreto e la nota di trasmissione, dapprima con ricorso straordinario e poi in sede giurisdizionale a seguito di opposizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni di rito e affronta direttamente il merito. Il primo motivo concerne la mancata notifica dell’avvio del procedimento culminato nel decreto di occupazione. La censura è infondata: la ricorrente era stata informata del procedimento espropriativo sin dal novembre 2020 e aveva partecipato alla conferenza di servizi esprimendo il proprio nulla osta.
Quanto alla mancata comunicazione preventiva del provvedimento di occupazione, il Tribunale osserva che esso costituisce un segmento del più generale procedimento espropriativo, quale conseguenza meramente esecutiva dell’approvazione del progetto, e non richiede una comunicazione ad hoc.
Il secondo motivo riguarda l’assenza, nell’autorizzazione unica, di una dichiarazione espressa di pubblica utilità e indifferibilità. La censura è infondata alla luce dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387/2003, secondo cui le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzate sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti. Tali requisiti sono conseguenza automatica dell’autorizzazione unica, in quanto atto di approvazione del progetto definitivo, secondo il consolidato orientamento amministrativo.
Il terzo motivo attiene all’omessa verifica delle interferenze con l’impianto di telecomunicazione. La questione è tardivamente sollevata, poiché la ricorrente avrebbe dovuto dedurla nella conferenza di servizi, dove si era espressa favorevolmente, o mediante impugnazione dell’autorizzazione unica. Nel merito, la consulenza di parte rileva un rischio solo teorico e astratto, non collegato specificamente all’aerogeneratore in discussione, né sono state fornite altre prove. L’intero parco eolico è in funzione dal luglio 2023 senza segnalazioni di malfunzionamento della stazione radio.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 2.000 in favore di ciascuna parte vittoriosa, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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