Ottemperanza per la carta docente: accertato il giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3397 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente precario alla “carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, una volta passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza. L’Amministrazione che non contesti la mancata esecuzione del giudicato è condannata a darvi integrale esecuzione entro un termine assegnato. Per il caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta, la cui attività rientra nei compiti istituzionali e non richiede compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a ottenere la “carta docente” per l’anno scolastico 2024/25, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione e a corrisponderne gli importi. In mancanza di spontanea esecuzione da parte dell’Amministrazione, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinata l’integrale esecuzione del giudicato. L’Amministrazione si è costituita per resistere, senza contestare la mancata ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, ha verificato che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa della ricorrente. Ha inoltre rilevato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, intercorrente tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso in ottemperanza.
Quanto al merito, il TAR ha osservato che la pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata e che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva contestato in giudizio la mancata esecuzione dell’obbligo portato dal titolo. Tale comportamento ha determinato l’accoglimento del ricorso, con la conseguente condanna dell’Amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza. Il commissario, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, anche tramite un funzionario delegato e coordinandosi con le strutture organizzative. Nessun compenso è dovuto, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il Collegio, richiamati i criteri di liquidazione in materia di contenzioso seriale, le ha liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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