Terapia ABA nei LEA e presa in carico del minore autistico (TAR Calabria n. 1367 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il metodo ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità approvate in attuazione della legge n. 134/2015, e le relative prestazioni devono essere garantite, anche mediante erogazione indiretta. L’accesso ai percorsi assistenziali è però subordinato alla preventiva presa in carico del minore da parte del Servizio Sanitario Nazionale, con predisposizione di un piano terapeutico individualizzato. L’individuazione concreta dei trattamenti più adeguati spetta alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria. Sussiste tuttavia il diritto del paziente ad essere preso in carico e curato secondo un progetto terapeutico definito in modo puntuale. In mancanza di una valutazione medica che indichi un percorso alternativo altrettanto valido, la necessità del trattamento prescritto deve ritenersi provata.
Il Fatto
Al minore, figlio dei ricorrenti, è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di una struttura ospedaliera universitaria, che ha ritenuto indispensabile intraprendere un trattamento riabilitativo. Le successive visite di controllo hanno confermato la necessità di proseguire la terapia ABA, associandovi una presa in carico presso l’ASL territoriale.
Con nota indirizzata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, i genitori hanno chiesto l’erogazione delle terapie a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza ottenere risposta. Adito il Tribunale ordinario, questi ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. I ricorrenti hanno quindi domandato la condanna dell’amministrazione all’erogazione diretta o indiretta delle cure, al risarcimento del danno e, in via subordinata, al rimborso delle spese sostenute.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Tribunale afferma la propria giurisdizione esclusiva, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 1781 del 2022: la richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale appartiene al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ogni qualvolta sia necessaria l’intermediazione di un provvedimento, rinvenibile anche nell’omissione provvedimentale sulla richiesta dell’interessato.
Nel merito, il Collegio ribadisce che il metodo ABA costituisce prestazione inclusa nei LEA, dovendosi assicurare l’effettivo trattamento anche attraverso l’erogazione indiretta e strumentale (Cons. Stato n. 8708 del 2023; TAR Calabria n. 424 del 2024). L’accesso ai percorsi assistenziali non integra però un diritto soggettivo perfetto: occorre la preventiva presa in carico del minore e l’inserimento in un apposito percorso riabilitativo mediante piano terapeutico individualizzato (TAR Calabria n. 116 del 2025; TAR Lazio n. 13941 del 2024).
La scelta dei trattamenti più adeguati resta affidata alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria. Da ciò deriva un duplice ordine di obblighi: compete all’Azienda stabilire il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, mentre sussiste il diritto del paziente alla presa in carico e alla cura secondo un progetto individuale che definisca puntualmente le prestazioni erogande.
Nel caso concreto, l’accertamento del disturbo e la prescrizione della terapia emergono da certificazione medica proveniente dalla struttura specialistica e dal relativo Day Hospital. In assenza di una valutazione che indichi un percorso alternativo altrettanto valido, la necessità del trattamento è provata, senza necessità di istruttoria. Il Tribunale accerta quindi l’obbligo dell’Azienda di fornire le prestazioni, previa visita che attualizzi il piano terapeutico, in forma diretta presso centri specializzati ABA o in forma indiretta mediante rimborso. Non ritiene invece di disporre l’astreinte, essendo esperibile il rimedio dell’ottemperanza. Rigetta la domanda di danno non patrimoniale, poiché la famiglia ha autonomamente somministrato le terapie, e accoglie quella di rimborso delle spese sopportate, pari a € 14.486,85, oltre interessi legali.
Nota della Redazione
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