Permesso di soggiorno e residenza falsa: il non contestato prevale (Cons. Stato n. 3721 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, i fatti allegati dallo straniero e supportati da produzione documentale, non specificamente contestati dall’Amministrazione ritualmente costituita, devono essere posti a fondamento della decisione in applicazione del principio di non contestazione ex art. 64, co. 2 cod. proc. amm.. La mera notizia di reato, priva di esiti accertati a carico dell’interessato, non integra prova sufficiente della falsità ideologica della residenza dichiarata. Il contratto di locazione registrato e le dichiarazioni dei redditi relative a un’attività economica continuativa costituiscono riscontri idonei a smentire il presupposto del respingimento dell’istanza. Il giudice amministrativo non può recepire acriticamente la valutazione questorile quando gli elementi istruttori offerti dall’amministrazione non la corroborano.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, dopo essere giunto in Italia per motivi di lavoro, avviava nel 2019 un’attività di impresa individuale nel settore dell’intonacatura e della stuccatura, iscritta alla Camera di commercio. Con istanza del 29 aprile 2021 chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, documentando la residenza nel comune di Napoli.

La Questura respingeva l’istanza con decreto del 18 ottobre 2021, qualificandola come fraudolenta: assumeva la falsità del certificato di residenza, frutto di una presunta attività criminosa di pubblici ufficiali consistenti nella produzione di certificati falsi, e valorizzava l’irreperibilità dell’interessato nel luogo dichiarato. Il TAR Campania respingeva il ricorso, ritenendo gli elementi documentali inidonei a superare il contenuto della notizia di reato. Lo straniero appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in sede cautelare, aveva già disposto con ordinanza n. 4191 del 13 ottobre 2023 incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, onerandola di produrre una relazione sullo stato del procedimento penale e su ogni informazione utile in ordine alla residenza e ai redditi dell’appellante. Il Ministero, pur formalmente costituito, non ha ottemperato.

La Corte esamina le risultanze documentali e ritiene che esse non corroborino la tesi questorile. Risulta in atti un contratto di locazione registrato il 4 luglio 2019, di durata quadriennale, avente ad oggetto un vano sito proprio nel comune di Napoli: la data certa e il contenuto dell’atto comprovano l’effettiva dimora presso l’indirizzo contestato. A ciò si aggiunge il verbale di polizia giudiziaria del 3 marzo 2022, con cui connazionali dell’appellante hanno attestato la sua dimora fissa presso l’appartamento come co-inquilino. Irrilevante resta la mancanza della dichiarazione di ospitalità.

Quanto al profilo reddituale, le dichiarazioni annuali dei redditi depongono a favore di una continuità reddituale riferibile allo stesso codice ATECO, coerente con l’attività di lavoro autonomo dichiarata. Le certificazioni di assenza di carichi pendenti, da ultimo la più recente, suffragano la conclusione che il deferimento all’Autorità giudiziaria non ha prodotto esiti a carico dell’appellante: la notizia di reato resta sfornita di seguito accertativo.

Su questo quadro il Collegio applica il principio di non contestazione ex art. 64, co. 2 cod. proc. amm.: le allegazioni fattuali e le produzioni documentali dell’appellante non sono state in alcun modo contrastate dalla difesa erariale, ritualmente costituita. Tali fatti possono quindi fondare la decisione, senza necessità di ulteriore supplemento istruttorio.

L’appello è pertanto accolto. In riforma della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso introduttivo e annulla il provvedimento questorile di reiezione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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